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Risale a ieri la notizia secondo cui il noto calciatore italiano Mario Balotelli è stato fermato dalla polizia stradale in un tratto dell'A4 mentre sfrecciava a 200 Km/h. Per lui una multa di 250 euro e 5 punti sulla patente, ma sui social si è immediatamente levato il coro di chi riteneva giusto anche il ritiro della patente.
Come, però, spiegato dalle stesse forze dell'ordine c'è stato un fattore chiave che ha permesso al calciatore di uscire indenne da tutto questo, ovvero il fatto che da parte della polizia non c'è stata la rilevazione della velocità tramite apposito strumento omologato. Oltre a questo arrivano anche altri fattori:
a. Il dichiararsi colpevole non è assolutamente fonte di prova.
b. Dire "andava a 200" non è sufficiente per ritirare una patente. L'art. 141 non lo prevede. Se l'avessero fatto usando il tachimetro della Pantera anche l'ultimo degli avvocati avrebbe chiesto nel ricorso l'omologazione della strumentazione e il tachimetro del veicolo di servizio non lo è assolutamente.
c. La multa corretta è basata sull'articolo 141. Nelle note è possibile citare che la velocità segnata dal tachimetro, sicuramente non commisurata, era di 200 km/h. Ma non è fonte di prova.
d. Il codice della strada prevede due limitazioni, una di carattere qualitativo con l'art. 141 e uno quantitativo con l'art. 142. Il caso di Balotelli rientra nel 141.
Nel caso in cui avessero verbalizzato l'art. 142 attraverso il tachimetro della vettura di servizio, sarebbe stato in contrasto col dettato dell'art. 2700 del Codice Civile "Efficacia dell'atto pubblico". L'atto pubblico (verbale al cds lo è) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI, (nel caso attesterebbe una velocità quantitativa NON rilevata con strumentazione omologata).
Infine non essendo sceriffi la patente viene ritirata ex art. 216 o sospesa ex art 218 solo nelle ipotesi previste dal cds, tra le quali NON SONO ANNOVERATI gli art. 128 e141 del cds. ANCHE IN QUESTO CASO ALTRO DISCORSO RIGUARDA LE VIOLAZIONI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O IN CONSEGUENZA DI SANZIONI PENALI AL CDS.
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