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Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Per sapere, premesso che:
la modalità di istituzione di una zona a traffico limitato può far nascere il sospetto che dietro al paventato beneficio ambientale per i cittadini si celi in realtà un qualche interesse economico;
non di rado, infatti, l’accesso alle ZTL, con riguardo all'esame delle domande per l’ingresso e alla consegna dei relativi pass, è gestito dalle amministrazioni locali e dalle aziende appaltatrici in modo arbitrario se non perfino clientelare;
la ZTL ha un costo medio di installazione che va dai 200.000 ai 450.000 euro e nessuna amministrazione deciderebbe di installarla se non avesse un'azienda che sponsorizzi parte del costo della strumentazione;
in genere queste aziende non propongono una semplice vendita di tali apparecchiature alle amministrazioni pubbliche, ma nella realtà offrono un noleggio fittizio mascherato da vendita;
le casistiche note sono due: o affittano le strumentazioni a un canone abbordabile, ma con la clausola che ad esse venga affidato il servizio di spedizione dei verbali d’infrazione e, di fatto, anche la gestione del sistema, oppure esigono in qualche modo una sorta di provvigione per fotogramma scattato, in palese contrasto con l’articolo 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
la società appaltatrice ha un interesse diretto a rilevare molte infrazioni e, di conseguenza, c’è il rischio concreto che la stessa attui varie strategie per aumentare i propri guadagni, come la gestione non regolamentare dei tempi di apertura e l’apposizione di una segnaletica contraddittoria (la dizione "Varco attivo", ad esempio, potrebbe essere interpretata dagli automobilisti stranieri in modo diametralmente opposto: “open/active gate”);
finora il Ministero dei trasporti ha preteso, spesso invano, che ogni accesso alla ZTL fosse dotato di una via di fuga segnalata convenientemente e tale da consentire di evitare l'ingresso involontario, una segnalazione anticipatasull'esistenza e la direzione di tale via di fuga, un cartello con l'indicazione preventiva dei tipi di veicoli ai quali è vietato l'ingresso, più cartelli progressivi che indichino la distanza dal portale di inizio ZTL, cartelli in più lingue nel caso la ZTL abbia orari di transito consentito;
a volte, invece, manca una segnaletica adeguata e ben visibile che dia all'automobilista l’esatta, inequivocabile ed immediata percezione degli orari di vigore della ZTL, della distanza che lo separa dai varchi, della presenza di eventuali vie di scorrimento alternative, che permettano di non violare la zona in cui è vietato l’accesso, e della individuazione dei veicoli e dei motoveicoli inclusi o esentati dalle limitazioni;
la Corte di Cassazione, inoltre, ha sancito la possibilità di sanzionare più volte un automobilista per la violazione della ZTL, anche se tale condotta avviene nell'arco della stessa giornata ed a distanza di pochi minuti, rilevando in tal senso l’insussistenza di una unica condotta ed una reiterazione dell’illecito amministrativo e non, invece, una vessazione del sistema sanzionatorio a danno del cittadino su quello che credibilmente potrebbe delinearsi nella maggioranza dei casi come un semplice errore umano causato da scarsa conoscenza dei vincoli o da un disorientamento;
se il Governo non intenda emanare una disciplina chiara, unica ed inequivocabile in merito all'installazione, alla gestione e alla segnaletica delle ZTL, e statuire che, prima di mettere in funzione una zona a traffico limitato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifichi e approvi le soluzioni finali adottate per la messa in opera, al fine di rispettare le indicazioni dell’art.61 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, ed evitare che le ZTL stesse si trasformino in uno strumento distorto e vessatorio per i cittadini.
On. Simone Baldelli