Videocamere ZTL, autovelox, tutor: verifica dell’RC Auto solo se scatta la multa

Videocamere ZTL, autovelox, tutor: verifica dell’RC Auto solo se scatta la multa
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Una circolare del Ministero dell’Interno spiega perché non sono (ancora) possibili controlli “a tappeto”
13 luglio 2020

In teoria sarebbero dal 2012 un “occhio elettronico” in grado di scovare chi circola sprovvisto di assicurazione e in mancanza di revisione obbligatoria, ma dall’approvazione della legge (art. 31 del dl del 24 gennaio 2012) avvenuta ormai otto anni fa che ha innovato l’art. 193 del CdS, le videocamere che vigilano sulle zone a traffico limitato, i tutor e gli autovelox non possono essere usate per verificare a tappeto la copertura assicurativa e la regolarità dei veicoli.

Questo perché manca ancora un regolamento per il loro utilizzo per tale scopo e dunque non esistono ad oggi apparecchi omologati a questo fine.

E’ quanto fa rilevare l’Asaps (Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale), che ha commentato una recente circolare del Ministero dell’Interno (quella del 3 luglio 2020) che chiarisce quando è possibile sfruttare i dispositivi video per la verifica dell’rc auto da parte delle forze di polizia.

Secondo la circolare, «L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è omologato o approvato».

Tradotto in termini più semplici: solo ai veicoli che sono in multa per altre ragioni, come l’ingresso non consentito in ZTL (nel caso dei varchi elettronici) o il superamento dei limiti di velocità (nel caso di autovelox e tutor), può essere contestata la mancanza dell’assicurazione.

«Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. Infatti, la documentazione fotografica o video dei dispositivi costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d’immatricolazione, stava circolando sulla strada», spiega la circolare del Viminale.

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