Veicoli aziendali dei concessionari: come cambia l’IVA da dedurre

Veicoli aziendali dei concessionari: come cambia l’IVA da dedurre
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Vetture da dimostrazione, strumentali o da noleggio: in base alla destinazione, varia il regime di deducibilità dell’IVA per la concessionaria d’auto. Ecco cosa prescrive la legge, caso per caso.
22 novembre 2016

L’attività di una concessionaria di auto (o di moto), le diverse circostanze in cui può avere bisogno di una vettura nel quadro dell’attività di vendita, di postvendita, di fidelizzazione del cliente o nell’operatività quotidiana; il fatto che la destinazione di una vettura all’una o all’altra di tali attività non sia definitiva, in quanto può succedere che la vettura di dimostrazione sia usata come auto di servizio o che quella sostitutiva diventi vettura di cortesia, rende davvero difficoltoso inquadrare in un contesto fiscale ben preciso le vetture rientranti nel parco auto di proprietà della Concessionaria. Tutto ciò deriva dal fatto che sia ai fini dell’IVA che della deduzione dell’ammortamento e dei costi di esercizio, la destinazione del veicolo dà luogo all’applicazione di regole diverse, come pure diverse sono quelle riguardanti l’esclusività o meno dell’uso a cui è destinato.

La diversa destinazione dei veicoli aziendali In virtù dell’evoluzione che hanno subito i contratti di concessione, la destinazione di una vettura strumentale intestata alla propria azienda può risultare davvero articolata e variabile anche in tempi ridotti, producendo riflessi importanti sulla gestione fiscale.

La destinazione di vettura aziendale può essere quella di:

1) Vettura da dimostrazione

La Risoluzione Ministeriale n.550378 del 27/07/1990, confermò la detraibilità integrale dell’IVA (all’epoca il tributo era indetraibile tranne che per i soggetti per il quale il bene formava oggetto dell’attività dell’impresa e per gli agenti di commercio) sull’acquisto delle vettura utilizzate per esposizione in vetrina ed anche per quelle immatricolate a nome della concessionaria ed impiegate per prove e dimostrazioni. Come poi confermato dal Ministero, queste vetture, pur se immatricolate a nome della concessionaria ed usate per dimostrazioni ai clienti, non perdevano la loro natura di merce destinata alla rivendita. Ciò per due motivi: primo, pur se immatricolate non mutavano la loro natura di merce; secondo perché formavano oggetto d’attività dell’impresa.

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In relazione a quanto detto, all’atto della vendita “si sarebbe prodotto un ricavo che avrebbero incrementato il volume di affari” . Quanto, poi, all’aspetto reddituale prodotto dal deprezzamento conseguente all’uso, si sarebbe evidenziato contabilmente non attraverso l’ammortamento e la registrazione di plusvalenza o minusvalenza al momento della vendita (caratteristica propria dei beni strumentali), quanto piuttosto attraverso un ricavo inferiore al costo d’acquisto proprio dei beni merci. La stessa tesi sostiene Daniele Balducci nel suo Manuale del Concessionario (Edizioni FAG - Milano), quando afferma: “E’ detraibile anche l’IVA relativa ad autovetture acquistate per dimostrazione, a condizione che a ogni effetto siano trattate come beni destinati alla rivendita e non come beni strumentali ammortizzabili”. Per evitare un’indebita detrazione dell’IVA da parte della azienda concessionaria, la predetta Risoluzione limitava l’applicazione della detrazione totale al numero di vetture da immatricolare, secondo quanto indicato nel contratto di concessione.

2) Vettura di servizio

È quella che la concessionaria intesta a suo nome per le esigenze più diverse connesse all’attività aziendale: dai trasferimenti dei titolari (quando non usa una vettura demo) all’espletamento delle incombenze aziendali (versamenti in banca, motivi di rappresentanza, ecc.).

3) Vettura di cortesia

È il veicolo che la concessionaria immatricola per motivi di “pubbliche relazioni”, quindi quella dato in uso ad un cliente che ha acquistato una vettura che tarda ad arrivare, il nuovo modello fornito per motivi di rappresentanza, la vettura offerta al cliente che ha subito un incidente e per il quale non può essere ancora accettata la vettura in officina per l’impossibilità di iniziare la riparazione (in questo caso, il limite di demarcazione con una vettura demo o una sostitutiva è abbastanza labile).

4) Vettura sostitutiva

Negli ultimi anni, molti contratti di concessione prevedono, negli standard strutturali, un certo numero di vetture sostitutive. La loro funzione è di alleviare il disagio dei clienti che affidano la propria vettura alla Concessionaria per attività di manutenzione o di riparazione. Qui risulta evidente che rientrando nell’oggetto sociale dell’azienda concessionaria sia l’attività di vendita che quella di riparazione dei veicoli, la disponibilità di una vettura sostitutiva configura un bene strumentale ma non può considerarsi, come vedremo in seguito, bene che concorre alla produzione del reddito.

5) Vettura da noleggio

Molte concessionarie hanno intravisto un’ulteriore fonte di reddito nell’attività di noleggio, breve o a lungo termine. Questa attività, anche laddove non riesca ad assumere una consistenza “impegnativa” che, in quanto tale rende necessaria una struttura organizzativa, permette comunque alla Concessionaria di offrire ai propri clienti dei servizi. Basti pensare al vantaggio costituito dalla possibilità di disporre di una vettura, sia pure a pagamento, per uno o due giorni in occasione della manutenzione periodica.

L’inquadramento dei veicoli aziendali della Concessionaria a fini fiscali

Come detto, la destinazione del bene ed il suo effettivo utilizzo sono determinanti ai fini dell’applicazione delle norme fiscali: ci sembra quindi opportuno, sia pure senza rendere troppo rigida la struttura organizzativa dell’azienda, rispettare una distinzione di principio.

a) Vettura demo: bene merce

b) Vettura di servizio, vettura di cortesia, vetture sostitutiva: beni strumentali che possono essere destinati ad uso esclusivo della Concessionaria o strumentale e personale dell’imprenditore

c) Vettura da noleggio: bene oggetto della attività della impresa

Vetture demo

Che l’acquisto sia effettuato la rivendita o perché il veicolo sia destinato a prova e dimostrazione ai clienti, quindi sia che la vettura sia destinata allo stock (e in un secondo momento immatricolata), sia che venga immatricolata a nome della concessionaria sin dal momento dell’acquisto, spetta la detrazione integrale dell’IVA. Come specificato nella Risoluzione n.550378, nell’uno e nell’altro caso, il veicolo è merce destinata alla rivendita e non cambia natura per il fatto che sia immatricolato e destinato, per un periodo, a prove o all’esposizione in vetrina.

Negli ultimi tempi si sta diffondendo, da parte delle Case Automobilistiche, la prassi di concedere ai Concessionari di acquisire il veicolo da dimostrazione attraverso un contratto di leasing che, quasi sempre, prevede canoni mensili più o meno elevati ed un valore di riscatto corrispondente al valore residuo del veicolo al momento dell’ultimazione del pagamento dei canoni. Così facendo si evita di richiedere al Concessionario immobilizzi di capitale, sempre più consistenti in relazione al crescente numero di vetture da destinare a questa funzione; non si grava sul conto economico del Concessionario con consistenti importi mensili dei canoni; il veicolo è di proprietà della società di leasing, il che riduce in maniera notevole il rischio della Casa. Questa prassi, però, non ci pare corretta almeno per due motivi. Il primo è nella definizione di contratto di leasing: “Con il contratto di leasing, il locatore o concedente concede all’utilizzatore il diritto di usare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente detto “riscatto“, termine proprio di altra forma contrattuale) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune, “prezzo di riscatto”)”.

Ora, in base alla definizione stessa che ne ha dato la circolare ministeriale, la vettura da dimostrazione è un bene destinato alla rivendita, mentre il leasing deve riguardare un bene strumentale. In sostanza, quindi, la concessionaria acquista un veicolo dalla Casa, lo vende alla finanziaria che glielo noleggia laddove, fiscalmente e contabilmente, secondo le indicazioni ministeriali questo veicolo dovrebbe rimanere nello stock, concorrere alla situazione patrimoniale della concessionaria ed al suo working capital. Identico problema si pone alla scadenza del contratto, quando il veicolo torna ad essere di proprietà del concessionario. In questo caso, infatti, sta acquistando un bene usato ed all’atto della rivendita come tale lo fattura laddove la Risoluzione prevedeva che dovesse essere fatturato come vettura in stock, quindi come vettura nuova. Appare evidente, quindi, come sia difficilmente conciliabile, con la natura di bene merce, il fatto che esso sia “acquistato” in leasing. Il secondo motivo di dubbio è rappresentato dalla modalità di registrazione degli effetti reddituali collegati alla gestione della vettura demo acquisita in leasing. Chi, riferendosi alla normativa in vigore per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, ritiene che, per i veicoli demo acquisiti in leasing, la deducibilità dei canoni sia consentita lungo un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso, considera il veicolo come un bene strumentale. Ma si è visto che così non è; e, d’altra parte, risulta difficilmente concepibile l’acquisto in leasing di un bene merce destinato alla rivendita e temporaneamente tenuto in stock “per fare vetrina”.

Vetture strumentali

Per la detraibilità dell’IVA, è determinante l’uso che di esse fa la Concessionaria, che può essere solo strumentale o strumentale e personale dell’imprenditore. A questo proposito, ci sembra opportuno chiarire che cosa si intenda per utilizzo solo strumentale, riportando un estratto della sentenza della Corte di Cassazione n.1.421 del 23 gennaio 2008. Da essa si desume che per classificare l’uso solo strumentale non è sufficiente, come spesso si ritiene, riferirsi all’attività imprenditoriale o all’oggetto sociale dell’impresa, ma bisogna provare l’utilizzo concreto del bene, come emerge dagli elementi documentali reperibili presso l’azienda. Quindi l’utilizzo solo strumentale, nel caso della concessionaria, non sussiste per il solo fatto che il suo oggetto sociale è la vendita e la riparazione di auto, ma dal reale impiego, desumibile da documenti fiscali: ad esempio, una fattura del Telepass recante addebiti di percorsi non riconducibili a motivi lavorativi, fa presumere l’uso per motivi personali del veicolo che se non adeguatamente sostenuta da prova contraria offerta dall’azienda fa decadere il beneficio fiscale connesso al caso di utilizzo esclusivamente strumentale. La destinazione all’utilizzo solo strumentale del veicolo, infatti, e il concreto riscontro di tale utilizzo rendono integralmente detraibile l’IVA sull’acquisto del veicolo, sui canoni di noleggio o leasing, sulle spese di manutenzione, riparazione ed impiego (art.19 bis 1 dpr 633/72).

D’altra parte, è stato più volte ribadito che qualora la destinazione iniziale del veicolo (ad esempio, esclusivamente strumentale) dovesse modificarsi durante il periodo in cui esso viene utilizzato (perché usato, per esempio, anche per motivi personali dell’imprenditore) potrà ridursi la detrazione inizialmente operata versando, nella dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno in cui si è verificato il “cambio di destinazione”, l’ammontare dell’IVA non spettante in detrazione. Per la deduzione degli ammortamenti, dei canoni di noleggio e di leasing, così come le spese di manutenzione, riparazione ed impiego, l’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui redditi recita: “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo utilizzati nell’esercizio d’imprese sono deducibili: a) Per l’intero ammontare, relativamente… ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere usati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa; b) Nella misura del 40% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli il cui impiego sia diverso da quello indicato alla lettera a). Come si deduce dallo stralcio della Circolare 48/E del 1998, la deducibilità integrale del costo di esercizio dei veicoli aziendali è ammessa quando lo stesso viene utilizzato esclusivamente per motivi aziendali e nel contesto di un’attività che trae la propria fonte di reddito dall’utilizzo del veicolo. Non a caso, la circolare ministeriale fa riferimento all’attività di autonoleggio che proprio dal veicolo trae la sua ragione d’essere. Alla citata circolare 48/E del 1998 sono seguite, in risposta a richieste di chiarimento rivolte all’Agenzia delle Entrate, costanti conferme dei principi in essa espressi, addirittura ripetendo, sempre, l’esemplificazione della società di noleggio.

Si deve, quindi, dedurre che la vettura sostitutiva (che viene quasi sempre concessa in comodato gratuito), come pure quella di cortesia o di servizio, non possono essere considerate, sia pure nel contesto dell’attività della concessionaria, come produttrici di reddito. Esse sono, praticamente, strumentali alla produzione del reddito ma non, esse stesse, produttrici di reddito. In sostanza, le Circolari Ministeriali, nella tendenza consolidata di penalizzare, dal punto di vista fiscale, le vetture aziendali, hanno fatto coincidere il concetto di “beni utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa” con i “beni formanti oggetto della attività dell’impresa”. Con ciò hanno estremamente ridotto la deducibilità dei costi delle vetture intestate ad imprese e professionisti, consolidando la tesi che non può mai sussistere una strumentalità totale del veicolo aziendale poiché permane sempre una quota di vantaggio personale dell’imprenditore.

Ed anche quando l’imprenditore è un Concessionario di auto, non si può ravvisare una totale “strumentalità” del bene perché questa si ravvisa, solo qualora egli svolga la attività di noleggio e per le vetture destinate a tale attività. Ora appare evidente che, visto che la posizione dell’Agenzia delle Entrate non è cambiata negli anni (si legga, ad esempio, la risoluzione n.59 del 23/03/2003, in cui si riferisce il concetto di “attività propria dell’impresa” alla società di noleggio in altri casi ampliata alla scuola guida, alla scuola di pilotaggio al taxi, ecc.), perché possa configurarsi la situazione di “veicoli esclusivamente strumentali nell’esercizio della attività propria della impresa” non basta l’esclusività dell’impiego “strumentale ” del veicolo per fini aziendali, ma deve sussistere anche la condizione che dall’uso del veicolo derivi la produzione del reddito dell’impresa. Come nel caso del noleggio o del taxi e come non può dirsi per la vettura di cortesia o per quella sostitutiva. Per questo, in maniera prudenziale, riteniamo che anche per i concessionari i veicoli definiti “strumentali”, non destinati a prove e dimostrazioni ai clienti e non destinati all’attività di noleggio, godano della deducibilità parziale di ammortamenti e di costi di esercizio.

Vetture da noleggio

L’attività di noleggio effettuata direttamente dalla Concessionaria può essere ricondotta ad “attività propria dell’impresa” se tale attività è prevista nell’atto costitutivo della società ma anche a condizione che, come previsto dalla sentenza della Cassazione n.1.421 del 23/01/2008, le vetture immatricolate per svolgere questa attività, dagli elementi documentali, risultino effettivamente impiegate nel noleggio di breve o lungo termine. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito il criterio generale secondo il quale l’imprenditore è tenuto a dimostrare che la spesa sostenuta è inerente alla sua attività, il che coinvolge un principio fondamentale della normativa dell’IVA. La possibilità per l’imprenditore di acquistare beni e servizi nell’ambito della propria attività d’impresa godendo del diritto alla detrazione (art. 19 del DPR 633/72) è collegata alla possibilità di recuperare poi, per rivalsa all’atto della rivendita (art. 18 del DPR 633/72) l’imposta assolta sull’acquisto. È evidente che ciò vuol dire che non è la condizione di aver previsto nell’oggetto sociale la attività di noleggio che concretizza il diritto alla detrazione, quanto l’effettivo svolgimento di detta attività, che si concretizza nella produzione di ricavi collegati ad essa, che giustifica la totale detrazione del tributo. In questo caso, tutti i costi afferenti ai veicoli sia ai fini della detrazione dell’IVA che della deduzione dei costi legati all’acquisto ed all’esercizio degli stessi, sono integralmente deducibili e questo sia che la vettura destinata al noleggio sia di proprietà della Concessionaria o che dalla Concessionaria sia stata presa in leasing.

Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 nega il beneficio del super ammortamento ad imprese e professionisti che acquisiscono il veicolo attraverso un contratto di leasing operativo senza patto di riscatto o attraverso un contratto di noleggio, mentre concede di maggiorare del 40% l’ammortamento dei veicoli destinati ad essere noleggiati a terzi, proprio a conferma del concetto che in questo caso il bene è utilizzato “esclusivamente come strumentale nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”. In definitiva, concludiamo questa analisi ricordando i due principi da rispettare in maniera rigorosa in relazione alla situazione del parco auto della concessionaria: - scrupoloso controllo dei documenti di spesa afferenti a ciascuna vettura, affinché siano coerenti con la destinazione ad essa attribuita in sede contabile; - rispetto delle tre macro categorie (vetture demo, strumentali, da noleggio) per rendere applicabili le regole fiscali ad esse attribuite dalle norme attualmente in vigore.

(Informazioni tratte da una monografia a cura di Studio Jannotta)

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