Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (l'ordinanza 14 febbraio–29 settembre 2020, n. 20529) ha chiarito che un agente fuori servizio, poliziotto, carabiniere, finanziere o altro, può legittimamente elevare contravvenzioni e far recapitare successivamente il verbale al presunto autore delle infrazioni.
Nel caso in esame un agente di Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di una vettura civile, aveva affiancato un'auto che aveva eseguito più sorpassi in corrispondenza di curve e di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua, intimando di fermarsi.
A due giorni di distanza dall'accertamento delle infrazioni era seguita la redazione di due verbali, contro i quali il guidatore della vettura in oggetto aveva però proposto opposizione al Giudice di pace. L'automobilista ha perso in primo e secondo grado e ora la decisione della Cassazione fa chiarezza anche per casi futuri.
Ciò in quanto, scrive la Corte, «secondo il tribunale gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio».
Il secondo cardine della decisione riguarda l'immediatezza della contestazione. Il tribunale ha spiegato che «a) l’operazione di accertamento delle violazione al C.d.S. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; c) tuttavia l’art. 201 C.d.S. contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva; d) la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione; e) a norma del terzo comma dell’art. 200 C.d.S., copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (Cass. n. 14668/2008)».