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I servizi di Uber UberBlack e UberVan sono contrari alle attuali normative su NCC e taxi (art. 85 e 86 del Codice della Strada)? No, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Interno ha stabilito che appare «problematico l’inquadramento di tali nuovi servizi di intermediazione quale mera attività di trasporto, potendo piuttosto rappresentare un’applicazione informatica non soggetta ad alcuna disciplina e, dunque, di per sé legittima».
L'authority guidata dal presidente Giovanni Pitruzzella «intende sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione fra domanda e offerta di servizi di mobilità non di linea. L’utilizzo di questi strumenti, attraverso un più efficiente uso della capacità di offerta di servizi di mobilità presente in un dato contesto urbano, consente una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza, e nella misura in cui disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano con un miglioramento delle condizioni di offerta del servizio di trasporto pubblico di linea e di circolazione del traffico privato», si legge nel parere inviato al Ministero dell'Interno.
Inoltre, l'Antitrust non boccia affatto UberPop, ovvero il servizio che consente ai privati di mettere a disposizione la propria auto dichiarato illegale nei mesi scorsi da una sentenza del Tribunale di Milano. Per il Garante «l’attività in questione non può essere svolta a discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate e all’idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».
Nonostante ciò, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare «una regolamentazione minima di questo tipo di servizi», con l’intento di «sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione», ovvero «una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano».