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La riforma del Codice della Strada promessa dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è quanto mai urgente, specialmente riguardo al caos Autovelox e Tutor: da 13 anni si attende un regolamento tecnico che ne fissi le caratteristiche univocamente e un regolamento "morale" che vieti ai comuni di utilizzare questi strumenti di sicurezza stradale per far quadrare i bilanci. L'ennesimo caso di incompletezza normativa ci viene dal Giudice di Pace di Reggio Emilia che l'8 maggio ha accolto il ricorso di un cittadino multato per 346 euro sulla A1 per aver superato la velocità media su un tratto di 14 km nel comune di Reggio Emilia.
Il Giudice di Pace, dopo un primo ed erroneo respingimento della richiesta da parte del Prefetto di Reggio Emilia, ha sottolineato che nel verbale della Polizia manca l'indicazione dell'omologazione del Tutor SICVe ed è riportata solo l'approvazione del dispositivo (Decreto 3999 del 21/12/2004). Ma l'articolo 142 del Codice stabilisce che le fonti di prova delle rilevazioni di velocità devono essere "debitamente omologate" e non semplicemente "approvate" (art. 192 Regolamento Codice della Strada). Questa confusione fra i due termini, che spesso è arrivata persino in Cassazione, è critica perché permette in teoria di impugnare tutti i verbali che non riportano gli estremi dell'omologazione rendendo di fatto inefficace l'azione di repressione - peraltro sacrosanta - della Polizia nei confronti dei trasgressori.
L'argomento è trattato nel dettaglio sul sito di miglioretutela.org