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Una recente circolare del Ministero dell'Interno (datata 30 marzo 2018) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte della Prefettura di Arezzo circa l'uso della targa prova su veicoli sprovvisti di copertura RC Auto le cui conclusioni si ripercuotono su quei professionisti come riparatori, carrozzieri e concessionari che ne fanno uso.
Secondo il parere del Viminale, a poter circolare con targa prova possono essere esclusivamente i veicoli non ancora immatricolati e in genere i veicoli privi di carta di circolazione, compresi quelli per i quali in conseguenza di variazioni tecniche deve essere aggiornata.
Il Ministero dell'Interno afferma nella circolare che «Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro».
Il parere del Ministero afferma quindi che è da ritenersi irregolare la prassi consolidata da anni secondo la quale gli operatori di officine e rivenditori circolano con veicoli già immatricolati ma muniti di targa prova per dimostrazioni, trasferimenti e prove.
In sostanza, la targa prova non può essere utilizzata su veicoli già immatricolati ma privi di assicurazione e/o revisione, anche se l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata a meccanici e concessionari che tipicamente hanno talvolta necessità di circolare con veicoli sprovvisti dell'una, dell'altra o di entrambe.
D.P.R. 474/2011 1 cita infatti espressamente «concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati», «aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio» ed «esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto» tra i soggetti a cui può essere rilasciata una targa prova. , che è la normativa di riferimento sulle autorizzazioni alla circolazione di prova, all'art.Il
A creare confusione sul tema, la sovrapposizione di alcune sentenze succedutesi negli anni. La principale, citata dal Ministero nella circolare, è la sentenza n.ro 26074 del 2013, con cui la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha «ribadito il principio secondo il quale un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare se anche se espone temporaneamente la targa prova».
A questa si è aggiunto il pronunciamento della II Sezione del Tribunale di Vicenza del 22 febbraio 2016, che ha stabilito che «Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e, se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l'assicuratore del veicolo e non quello della targa prova».
Riassumendo, allo stato attuale, la targa prova può essere impiegata solo su veicoli non ancora targati oppure in attesa di revisione della carta di circolazione. Allo stato attuale, dunque, risulta «quasi inutile uno strumento fondamentale nella gestione delle attività di vendita auto e di autoriparazione in genere», avverte una nota di Confarca, associazione che riunisce autoscuole e consulenti auto.