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In Italia spesso accade che le innovazioni si fermino a metà del guado: è quanto accaduto di recente anche nel campo della registrazione dei cambi di proprietà di autoveicoli, come stabilito dal TAR del Lazio con le sentenze 5861 e 5872 dello scorso maggio.
Come forse i lettori ricorderanno, per i trasferimenti di proprietà relativi agli autoveicoli successivi al 5 ottobre 2015, è stato introdotto dall’ACI il sistema che ha dematerializzato i certificati di proprietà (Cdp).
Prima di detta data occorreva infatti essere in possesso del Cdp e recarsi in una struttura abilitata e firmare la dichiarazione di vendita; ora, invece, il Cdp non è più necessario per chi lo ha già ricevuto in forma digitale, avendo già espletato una pratica al Pra dopo quella data, perché viene estratto in modo informatico.
Inoltre, da settembre 2015, l’ACI ha adottato rigide istruzioni di servizio, che impediscono la stampa del Cdp.
Una prassi che non è piaciuta alle agenzie di consulenza automobilistica, che hanno contestato dinanzi al TAR il sistema, ritenendo che il passaggio dal cartaceo al digitale non dovesse essere totalizzante e potessero permanere forme cartacee.
Inoltre, veniva ritenuta ingiusta la modalità imposta dall’ACI che escludeva in modo assoluto la possibilità di rilasciare Cdp o documenti analoghi su carta, mentre le agenzie ritenevano possibile ottenere copia cartacea, anche pagando un importo minimo per la carta.
Con le sentenze citate, il TAR del Lazio ha di fatto ridotto la rigidità del sistema: se da un lato, infatti, è stata mantenuta la dematerializzazione (tesi dell’ACI), viene al contempo prevista anche la possibilità di una documentazione fisica, sposando così la tesi sostenuta dalle agenzie.
Secondo il TAR, infatti, nessuna norma impedisce che taluni dati vengano riportati anche su carta, nemmeno quando, nel Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005, articoli 20 e 23), si afferma la validità, rilevanza e piena efficacia sostitutiva del documento informatico.
Anzi, secondo i giudici amministrativi il fatto che il Cdp sia digitale «non può a priori escludere il rilascio in formato cartaceo a chi lo richieda».
Pertanto, per il Cdp non vale il principio che vieta l’uso di talune forme di documentazione (articolo 40, Dpr 445/2000, sui certificati da inviare alla Pa) e quindi anche se il documento rimane digitale, a richiesta si può ottenere il supporto cartaceo e cioè con qualcosa in più della ricevuta oggi rilasciata, che, con un codice alfanumerico, fa risalire al certificato digitale.