Strade senza banchina? L’autovelox non è in regola

Strade senza banchina? L’autovelox non è in regola
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Sono da considerarsi illegittime le multe elevate con autovelox posizionati su strade senza banchina, perché non possono essere considerate “strade urbane di scorrimento”
22 dicembre 2017

Una sentenza del Tribunale di Firenze (n. 3055 dello scorso settembre) ha annullato un verbale per eccesso di velocità rilevato dall'autovelox automatico installato su un viale cittadino, che non può essere considerato “strada urbana di scorrimento” come prevede la norma perché non è presente la banchina, requisito che il Codice della Strada indica come indispensabile per questa tipologia di strade.

Secondo il giudice, infatti, pur non specificando il Codice la dimensione minima della banchina per le strade di vecchia costruzione, questo spazio deve essere comunque idoneo a garantire la sosta di emergenza di un veicolo.

Del resto, spiega il Giudice, anche sulle autostrade è prevista in alternativa la presenza di una corsia di emergenza o di una banchina: «l’utilizzo della congiunzione “o” - ha rilevato il Giudice - a proposito delle caratteristiche dell’autostrada, la quale deve avere la corsia di emergenza “o” la banchina, è rivelatrice della funzione della banchina, evidentemente omogenea rispetto a quella della corsia di emergenza. […] su viale Gramsci, a Firenze, non esistono spazi che possano assolvere a questa funzione, piuttosto esistono spazi destinati ad ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri».

Alla luce di tale ragionamento, quindi, gli autovelox fissi sui viali attorno al centro storico di Firenze sono quindi illegittimi.

Nello specifico, con detta pronuncia, è stato annullato un verbale per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox installato su un viale del centro (Viale Gramsci) che non può essere considerato “strada urbana di scorrimento”, perché non è presente una banchina adeguata, requisito che il Codice della Strada prevede indispensabile per questa tipologia di strade.

La sentenza ribalta l’orientamento finora mantenuto nelle cause di appello sui controlli automatici di velocità, massicciamente introdotti nel centro di Firenze nonostante dal 2002 la legge n. 168 ponga molti vincoli a quest’attività in centro abitato.

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