Speed Check: la risposta della Velo Ok

Speed Check: la risposta della Velo Ok
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Rispondono le aziende proprietarie del marchio “Velo Ok”: i manufatti in sé non sono illegali. Ma resta il problema che molti Comuni continuano ad utilizzarli troppo e in maniera errata, vanificando l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale
24 novembre 2013

In relazione all’articolo di Paolo Ciccarone da noi pubblicato l’1 novembre 2013, abbiamo ricevuto dai legali della NoiSicuri Project S.r.l. e della Sipa S.r.l., società proprietarie, a vario titolo, dei diritti sul marchio registrato “Velo Ok”, sul relativo progetto di sicurezza stradale legato al predetto marchio, nonché sulla produzione dei predetti manufatti, la richiesta di pubblicare una rettifica che di seguito riportiamo integralmente:

In relazione all'articolo apparso su questo quotidiano on-line in data 01.11.2013 dal titolo "Speed check: illegali, pericolosi e sotto accusa di danno erariale" si rettificano le seguenti notizie ivi contenute: il ministro dei trasporti non ha preso posizione contro l'installazione dei "Velo Ok" .

 

In alcun parere ministeriale è scritto che i "Velo Ok" sono illegittimi e che vadano rimossi. Nessun incidente stradale risulta stato causato dai "Velo Ok", né tanto meno nessuna vittima della strada è stata determinata dai petti manufatti. Il solo loro acquisto, da parte delle amministrazioni pubbliche, non costituisce reato, ed il loro costo non si aggira dai 2.000 ai 5.000 euro.

 

I "Velo Ok" sono contenitori di apparecchiatura di controllo altamente visibili all'utente sia di giorno che di notte, realizzati in materiali non pericolosi e studiati per essere posizionati in serie lungo i tratti di strada urbana ad alta pericolosità dove, ospitando a turno un misuratore di velocità omologato e attivato secondo le modalità previste delle norme vigenti, esercitano un effetto fortemente deterrente sulle velocità eccessive.


La loro funzione è quindi riconosciuta perfettamente legale anche dal Ministero, sia nel parere precedentemente riportato da Automoto.it (che parla espressamente di "impiego legittimo" [...] "su qualunque tipo di strada" [...] "quando è prevista l'installazione, anche saltuaria, al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato" [...] ), sia nel parere n. 4181, che fin dal 2008 chiarisce che "tali manufatti non possono essere definiti 'apparecchiatura per il controllo della velocità' trattandosi di meri contenitori [...], tale fattispecie non è soggetta ad approvazione".


È infatti noto a tutti gli addetti ai lavori come il semplice "contenitore dell'apparecchiatura" (oggetto da sempre presente su strada senza alcun dubbio di regolarità) non sia soggetto ad alcuna preventiva approvazione od omologazione, in quanto la stessa è prevista dal Codice della strada solo per l'apparecchiatura di controllo, non per l'involucro che la contiene.

 

L'aver esaltato la funzione del "contenitore" rispetto al "contenuto" non è solo una operazione perfettamente legale, ma anche virtuosa ed estremamente corretta ed efficace: l'effetto psicologico sull'utente della strada si è rivelato straordinario e, con un ricorso molto modesto alla sanzione, si è ottenuto un abbattimento delle infrazioni di circa l'80% su tutti i tratti coperti, con effetti diretti sulla sicurezza più che evidenti e la piena soddisfazione delle Amministrazioni Locali e dei cittadini. Solo il Tutor in autostrada ha ottenuto risultati paragonabili, ma con livelli di sanzioni completamente diversi.

Dando atto della interpretazione del Parere Ministeriale da parte della NoiSicuri Project S.r.l. e della Sipa S.r.l. e delle discordanze col nostro articolo, ribadiamo il concetto per cui l’uso che viene fatto di tali contenitori destinati ad ospitare solo strumenti di rilievo velocità è troppo spesso improprio.

Facciamo infatti notare che:
- tali contenitori vengono impiegati dai Comuni che li acquistano quasi esclusivamente in ambito urbano;
- per quanto sopra, detti manufatti, se contengono autovelox, devono avere la presenza di agenti, salvo le rare eccezioni indicate dallo specifico decreto prefettizio;
- sempre in ambito urbano è obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione;
- il posizionamento dei manufatti dovrebbe sempre essere ben visibile e valutato tenendo conto della massima sicurezza dei veicoli in transito, siano essi auto, moto o biciclette;

Purtroppo non ci sembra che tali caratteristiche vengano rispettate.

Ma allora non sarebbe meglio…usare i cartelli?

Poiché senza agenti e contestazione immediata, l’infrazione non può essere valida, è evidente che l’uso per il quale i comuni li utilizzano nella stragrande maggioranza di casi è quello di semplice “segnaletica deterrente alla velocità sostenuta”. Poiché però il costo di tali manufatti supera i 2.000 Euro, ci si chiede se non sia allora più utile l’installazione di più economici cartelli stradali, come sostiene Enrico De Vita in una sua nota «Orbene, se il "coso" equivale a un cartello stradale e ha solo funzione di deterrenza (perché quella di contenitore di autovelox è futile e inutile, in quanto l'autovelox funziona anche senza box, si vede meglio e lo posizioni dove vuoi), allora non si comprende perché i comuni non comprino e non installino al suo posto un semplice cartello stradale "controllo elettronico di velocità".

 

Costa dieci volte meno (circa 150 euro), è omologato, svolge la stessa funzione di un misterioso palo ovoidale arancione, non fa male a nessuno, non spaventa. E non svolge la funzione ipocrita di aggirare il divieto di istallare autovelox fissi in ambito urbano. Ma soprattutto non fa sprecare soldi e dire bugie alle amministrazioni comunali».

Articolo 1.11.2013

Per completezza di informazione e per evitare qualsiasi fraintendimento, riportiamo qui di seguito l'articolo di Paolo Ciccarone dell’1.11.2013, opportunamente aggiornato e integrato.

 

Spuntano come funghi dalla sera alla mattina e si trovano sempre più spesso a bordo delle strade comunali o provinciali. Sono gli Speed Check o Velo Ok, a seconda della ditta che li produce, e i comuni li stanno installando come deterrenti alla circolazione veicolare.

Cosa dice il Ministero

Tutto bello e interessante se non fosse che il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 24 luglio 2012 e il più recente parere del 30 settembre 2013, quest’ultimo in risposta alle richieste di chiarimento di un’associazione di consumatori, la Globo di Alessandria, ha specificato, con un concetto inequivocabile, quello che la gente sa ma i Comuni spesso ignorano: “I manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna omologazione ovvero approvazione, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice e dell’art. 192 c. 2 ovvero c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.

- Utilizzo legittimo della medesima.
L’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.”

Installazioni pericolose

Il Ministero chiarisce anche un ulteriore e fondamentale aspetto di cui i Comuni non sembra tengano conto"Nel caso di installazione a bordo strada deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo e pertanto esiste l’opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta”. In alcuni casi, come in provincia di Alessandria e di Bergamo, l’utilizzo che ne è stato fatto ha inciso sulle cause che hanno provocato gravi incidenti in cui sono stati coinvolti dei motociclisti.


Il Ministero è stato chiarissimo, ma comuni e province pare non ci sentano, tanto che ormai per essi si parla di indagini volte a verificare i motivi e le condizioni di acquisto, se cioè per trattativa diretta anziché per gara pubblica. Ricordiamo infatti che il costo di ogni scatolotto è pari a qualche migliaio di euro e che la loro utilità spesso è vanificata dalla mancanza delle condizioni necessarie a validare la contravvenzione per eccesso di velocità e dunque a giustificare con reali motivi di sicurezza stradale, tale esborso.

La palla potrebbe passare alla magistratura, specie dopo la presa di posizione del Ministro. Hai visto mai che una parte dei 7 miliardi di euro, che vengono spesi in opere stradali con la scusa della sicurezza, potrebbero servire a coprire altri servizi tagliati dai comuni. Come le mense per i bambini o l’assistenza agli anziani. Ma si sa, questi non fanno cassa e non spartiscono utili vari…”

 

I.F.

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