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Può succedere: si cambia casa, si lascia il vecchio indirizzo e, correttamente, lo si notifica al Comune di residenza. Poi, a sorpresa, arriva una notifica di multa al recapito ormai lasciato.
In questo caso, cosa fare?
E' da considerarsi corretta, come nel caso preso in esame dalla Cassazione, la notifica di una multa all'indirizzo a cui il contribuente aveva abitato e dal quale aveva, per ben due volte trasferito la residenza nel 2011, e nel 2013?
E, soprattutto, quali sono le azioni da intraprendere ed in che tempi?
Attenzione: se, all’atto del cambio di residenza anagrafica, si sia provveduto a fornire, al Comune, le informazioni richieste per l’aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione, la notifica di una multa all'indirizzo presso cui l'automobilista aveva la residenza, ma di cui aveva comunicato il cambiamento, non è legittima.
L’articolo 247 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, infatti, stabilisce che le comunicazioni al PRA del cambio di residenza dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente di guida ed ai mezzi di appartenenza, vanno eseguite d’ufficio dalla Pubblica amministrazione.
Spetta, quindi, agli uffici comunali provvedere alla comunicazione al Pubblico Registro.
In tal senso si è pronunciata, con sentenza n. 24851, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha dichiarato la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo, non correttamente eseguita.
Nel caso, infatti, in cui il destinatario abbia mutato residenza e la Pubblica amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, provvedendo a far annotare la variazione solo negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro automobilistico, la eventuale notifica all'indirizzo ancora risultante al PRA è nulla.
Qualora si verifichi un caso del genere, il Codice della Strada prevede due possibilità per il cittadino per opporsi alla notifica non effettuata correttamente: ricorso avverso la contestazione da presentarsi entro sessanta giorni al prefetto o, in alternativa, entro trenta giorni al giudice di pace del luogo della commessa violazione.