Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Trasportare dei bambini in automobile, soprattutto quando sono in tenera età, implica il rispetto non solo di molte cautele personali ma anche della normativa in vigore per i cosiddetti seggiolini auto. Un tema da non sottovalutare mai, conoscendone i dettagli utili per la sicurezza e la serenità di tutti, adulti e piccoli. Non a cuor leggero si sentono infatti, per certi tristi casi, frasi indicanti che per ogni bambino infortunato o morto, causa incidente stradale, vi debba essere almeno un adulto responsabile. Le cifre sono altalenanti di anno in anno, secondo i dati Istat inerenti decessi (genericamente tra 50 e 100, negli ultimi anni) e infortuni da incidente automobilistico, mai però basse pensando in relazione alle quantità e al tempo che i bambini trascorrono in auto sulle strade italiane.
Come devono quindi posizionarsi sulle auto i bambini? Fortunatamente quasi tutti gli adulti istruiti in tema di codice stradale e patentati, sono consci oggi del fatto che non è sicuro, oltre che non permesso, farli stare sulle gambe di altri occupanti, o legati in qualche modo con la medesima cintura di sicurezza di un adulto, bensì seduti indipendentemente nel seggiolino auto loro dedicato. Seggiolini auto per bambini sicuri e omologati quindi, che possono essere posizionati secondo le vetture nel posto accanto al conducente, o in quelli delle file posteriori predisposti, queste ultime genericamente reputate più sicure. Condizioni precise di posizionamento variabili secondo il peso del bambino stesso e la possibilità di disattivare gli airbag presenti a bordo, da verificare sempre; analogamente secondo i casi possono servire o meno gli attacchi Isofix, non necessariamente obbligatori. I seggiolini auto si devono usare per i bimbi in caso di peso entro i 36 Kg e altezze fino a 150 cm; sono quindi suddivisi in base a peso (rif. ECE-R44) o altezza (rif. I-Size o R129) del bambino stesso che vi siede, seguendo i principi dell'articolo 172 Codice della Strada italiano ("Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini") con relative correzioni avvenute nel tempo, l’ultima del 2017.
I dispositivi utilizzabili seguendo l’obbligo del seggiolino auto per neonati e bambini, sono di due tipi: seggiolini in senso stretto e seggiolini adattatori. Obbligatori fino al raggiungimento dei 36 chili di peso, con l’opzione al superamento dei 18 kg di poter utilizzare anche gli adattatori, ovvero piccoli sedili a rialzo, che permettono di usare le cinture di sicurezza, passate sotto le alette poste ai lati. Con la recente evoluzione della normativa in Italia, a inizio 2017, i seggiolini auto per bambini di altezza superiore al metro, non devono necessariamente dotarsi di ISOFIX.
SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0: Peso fino a 10 kg (sono comprese le cosiddette “navicelle”, culle imbottite da fissare con le cinture dell’auto nei sedili posteriori);
SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+: Fino a 13 kg (di uso più esteso rispetto al gruppo 0 e non includente le “navicelle” ma gli “ovetti” seggiolino/lettino; posizionamento contrario al senso di marcia);
SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 1: Peso da 9 a 18 Kg (con questa variante, su sedile anteriore in senso di marcia, è possibile lasciare attivo il dispositivo airbag);
SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2: Peso da 15 a 25 Kg (sono modelli sostanzialmente atti al rialzo del bambino per l’uso delle normali cinture di sicurezza, pur dotati di supporti e rinforzi secondo i casi e i prezzi; con altezza inferiore a 125 cm, occorre comunque la presenza di schienale anche per i cosiddetti “alzabimbo”);
SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 3: Peso da 22 a 36 Kg (step successivo al gruppo 2 - con raggiungimento altezza bambino 150 cm si può poi passare alle normali cinture sicurezza).
Alcuni prodotti disponibili sul mercato dei seggiolini auto per bambini, possono rispondere a caratteristiche di più gruppi, ad esempio i modelli misti 0+/1, 2/3 o 123 regolabili. In tutti i casi, usando prodotti certificati, è obbligo seguire le istruzioni del relativo costruttore.
La normativa nazionale inerente l’obbligo del seggiolino in auto, prevede sanzioni variabili per chi trasporti bambini senza i previsti seggiolini, di importi compresi tra 80 e 323 euro. Oltre la perdita di punti patente, accumulando due sanzioni di questa tipologia nell'arco di due anni, si può incorrere nella sospensione della patente per un periodo variabile, tra i quindici giorni e i due mesi.
Limitate a casi particolari le eccezioni all’obbligo di uso dei seggiolini auto per bambini. Uno è quello di servizio pubblico trasporto con conducente, dove i bambini di statura inferiore a 1.50 metri possono circolare solo sul sedile posteriore accompagnati da un passeggero di almeno sedici anni. Un altro caso è per veicoli che non hanno cinture di sicurezza, ma cui è comunque consentita la circolazione, come alcune auto d’epoca: in questi casi possono essere a bordo solo bambini di oltre tre anni, su sedili posteriori.