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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 maggio, da parte del Governo con il decreto legge 51 è stato prorogato fino al prossimo 30 giugno il termine per la presentazione delle domande di adesione alla “definizione agevolata”, termine tecnico che identifica quella altrimenti definita come rottamazione delle cartelle esattoriali (Rottamazione Quater).
Il nuovo decreto modifica i commi 235 e 237 della legge 197 del 22 dicembre 2022, spostandone appunto i riferimenti temporali dal precedente 20 aprile al 30 giugno, conservando intatta l'impalcatura generale che apre le porte al saldo dei debiti pendenti dei cittadini con lo Stato senza pagare interessi e sanzioni, ma versando solo la quota capitale e i rimborsi per le spese di eventuali procedure esecutive e diritti di notifica.
Una possibilità di mettersi in regola e chiudere ogni contesa con l'Agenzia delle Entrate che riguarda soprattutto le multe stradali non pagate ed altre sanzioni, per esempio relative all'evasione delle imposte, che per essere sfruttata prevede comunque un preciso iter da rispettare da parte del contribuente, in soccorso del quale la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la sezione riservata alle “Faq“ del suo sito, integrandole alla luce delle nuove norme intervenute.
Ricordato che la “definizione agevolata“ si applica ai soli debiti “risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, le citate Faq dell'Agenzia riportano i diversi carichi esclusi, oltre a quelli che non rientrano in questo periodo temporale, tra i quali compaiono il recupero degli aiuti di Stato, le somme dovute in base a condanne penali o della Corte dei Conti, quelle contenute in avvisi di pagamento e alcuni carichi delle casse previdenziali di diritto privato.
Riguardo le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, non sono da corrispondere “unicamente le somme dovute a titolo di interessi”, comprese le maggiorazioni, di mora, rateizzazione e a titolo di aggio; le somme dovute vanno versate in un’unica soluzione o per massimo di diciotto rate consecutive, nell’arco di cinque anni, comprendendo nell’importo l’integrazione di un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto).
Anche la data della scadenza prima rata è stata modificata, passando al 31 ottobre 2023 rispetto al precedente 31 luglio; in caso di rateizzazione, la seconda rata da corrispondete, pari al 10% del totale come la prima, va invece versata entro il 30 novembre 2023.
Per aderire alla “definizione agevolata”, la domanda va presentata solo in modalità telematica, con due diverse opzioni: in area pubblica, senza necessità di pin e password, o in area riservata, utilizzando Spid, Cie o Cns; entro il 30 settembre 2023, l’agente per la riscossione delle somme invierà sulla e-mail indicata dal contribuente alla presentazione dell’istanza la comunicazione di accoglimento della domanda con tutte le altre informazioni relative alla possibile dilazione di pagamento.
Già con la presentazione della domanda, e fino alla scadenza della nuova prima rata, vengono sospesi gli obblighi di pagamento stabiliti in base a precedenti rateizzazioni; in caso di mancato accoglimento della domanda, il contribuente potrà comunque riprendere il pagamento delle rate del precedente piano.
Ricordiamo, infine, che per non decadere dal beneficio, il versamento delle somme deve avvenire al massimo entro cinque giorni dalla scadenza della rata; in caso contrario, la “definizione agevolata” sarà considerata inefficace, e le somme già versate saranno conteggiate solo come acconto per l’importo inizialmente dovuto, che ovviamente ritornerà ad essere comprensivo di sanzioni e vari interessi.
Ricordiamo anche che la Rottamazione quater non vale per le multe e le sanzioni erogate dai Comuni, che hanno la facoltà di aderire o meno a questa norma, ma quasi nessuno lo ha fatto. Vale solo per le multe e sanzioni emesse dallo Stato.