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Dal 20 maggio entreranno in vigore le nuove norme sulla revisione periodica obbligatoria dei veicoli stabilite con il decreto ministeriale 214 del 19 maggio 2017 che recepisce la direttiva europea 2014/45UE del 3 aprile 2014.
Non cambia molto per l'automobilista, perché tempi e tariffe rimangono quelli precedenti. A cambiare sarà qualche aspetto formale nei controlli della nostra auto. Il primo, quello che sarà accolto con più favore, è l'annotazione dei chilometri percorsi al momento del controllo da parte del centro revisioni, un dato che sarà trasmesso alla banca dati centrale del Ministero dei Trasporti.
Si tratta di un accorgimento che punta a limitare la classica truffa delle manomissioni al contachilometri, spesso utilizzata sul mercato dell'usato per mantenere alto il valore dell'auto in vendita. Il numero dei chilometri percorsi al momento delle revisioni effettuate quest'anno è già presente nello storico consultabile su “Il Portale dell'Automobilista” (a questo link, basta inserire categoria e targa) e dovrebbe offrire maggiore trasparenza all'acquirente di un veicolo di seconda mano, anche se “scalare” i chilometri potrebbe essere sempre possibile prima del controllo.
L'altra novità introdotta dalla UE è l'introduzione del certificato di revisione che viene consegnato alla persona che ha presentato il veicolo al controllo, un documento che è valido in tutta l'Unione Europea.
I tecnici addetti ai controlli periodici dovranno poi stilare una sorta di “pagella” sulle carenze riscontrate durante la revisione. Queste sono classificate in base alla loro gravità: si va dalle carenze lievi («che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambienteche possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della stradacostituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l'utilizzo del veicolo sule strade pubbliche »). (cioè che «carenze pericolose»), alle («carenze gravi», recita l'articolo 7 del decreto), alle
In caso di esito negativo del controllo valgono le regole precedenti, ovvero il veicolo può circolare in deroga per altri 30 giorni, entro i quali deve ripetere la revisione, oppure nei casi più seri può essere sospesa la circolazione in attesa che sia ripristinata la piena funzionalità.
Rimangono invariate la frequenza dei controlli, ovvero dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni 2 anni successivamente, e le tariffe: 45 euro se viene effettuata nelle sedi provinciali della Motorizzazione Civile e 66,88 euro nei centri revisione privati convenzionati.