RC Auto: niente rivalsa sul contraente se non è proprietario o conducente del veicolo

RC Auto: niente rivalsa sul contraente se non è proprietario o conducente del veicolo
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Per la Cassazione, la responsabilità non si può estendere a chi sottoscrive un contratto per conto altrui
6 ottobre 2017

Paga chi guida, oppure il proprietario, ma non chi sottoscrive il contratto con la Compagnia assicuratrice, nel caso sia un soggetto diverso dai primi due: arriva un’importante sentenza, che mette un po’ d’ordine nel delicato campo della responsabilità civile auto.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 17963 20 del luglio 2017, l’eventuale rivalsa dell'assicuratore non può essere esercitata nei confronti del semplice sottoscrittore della polizza assicurativa, se questi non è il proprietario dell'auto, né, al momento del sinistro, il conducente del mezzo o uno degli altri soggetti individuati dal comma 3 dell'articolo 2054 del Codice Civile.

Tutto deriva dall’azione di rivalsa esercitata da un’impresa assicuratrice nei confronti del contraente dell’assicurazione, non proprietario del veicolo: il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di appello negava che tale azione potesse esercitarsi nei confronti del contraente non proprietario.

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte, investita della questione, ha chiarito che la qualità di assicurato, nei casi di responsabilità che deriva dalla circolazione dei veicoli, può essere rivestita solo dai soggetti che potrebbero divenire civilmente responsabili per i danni cagionati per effetto della circolazione del mezzo.

Chi si limita a sottoscrivere il contratto di assicurazione, ma non è proprietario del mezzo assicurato e prevede di non condurlo mai, ha in realtà sottoscritto un'assicurazione per conto altrui.

Se il veicolo cagiona un sinistro mentre è condotto da una persona diversa dal contraente, quest'ultimo non incorre in responsabilità civile e non assume la qualità di assicurato. Pertanto, non può neanche trovarsi esposto all'eventuale regresso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Poiché è proprio quanto verificatosi nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la domanda di rivalsa della compagnia nei confronti del contraente è stata definitivamente rigettata.

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