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Nel Paese delle mille leggi, dei mille cavilli e dei mille imbrogli, esiste anche la procedura della cosiddetta “radiazione d’ufficio“, prevista fin dal 1992 per i veicoli sui quali il bollo auto non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi.
Ebbene, dopo una ventina d’anni di inerzia quasi assoluta rispetto a tale norma (si ricorda solo una parziale campagna a livello nazionale nel 1999, dai risultati quasi pari allo zero assoluto), come abbiamo già avuto modo di scrivere non molto tempo fa (vedi qui), sono tre le Regioni (Lazio, Lombardia e Puglia) che hanno iniziato a procedere con i controlli sul parco circolante e sulla relativa messa in regola dei pagamenti nei confronti dell’Erario.
Tutto fa capo all’articolo 96 del Codice della Strada, che così recita: “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione“.
La radiazione d’ufficio oltre che al recupero di gettito consente di aggiornare gli archivi che spesso includono ancora veicoli non più circolanti o comunque ceduti sui quali i proprietari, individuati dalle Regioni, non hanno interesse a fermare la radiazione e le Regioni sostengono costi per avvisi bonari, accertamenti e cartelle che non andranno mai a buon fine.
Ci si può opporre alla radiazione presentando ricorso entro 30 giorni dal provvedimento; ma, ultimo paradosso, anche detta procedura non manca di difficoltà in quanto il ricorso andrebbe indirizzato al ministero dell’Economia
La pratica di recupero è stata avviata dalle tre Regioni che hanno deciso di superare il vuoto normativo esistente, dal momento che l’articolo 96 prevede infatti che le modalità dell’operazione vadano stabilite con decreto ministeriale (dell’Economia, sentite le Infrastrutture), provvedimento che non solo non è mai stato emanato ma neanche lo sarà perché il ministero sulla materia si è dichiarato ormai incompetente, come affermato in una nota indirizzata alla Regione Lombardia, che aveva chiesto una validazione ministeriale alla radiazione d’ufficio intrapresa nel 2012 e, non ottenendola, si è finora limitata a congelare la posizione dei veicoli coinvolti.
Altri problemi derivano poi dalla stessa formulazione letterale dell’articolo 96 che ancora attribuisce all’ACI il compito di accertare il mancato pagamento triennale, avviare la procedura e concluderla chiedendo la cancellazione del veicolo dal PRA. Ma oggi l’ACI può accertare il mancato pagamento solo per conto delle Regioni con cui ha una convenzione, mentre non ha alcun potere nelle regioni in cui l’attività è gestita direttamente, come accade ad esempio in Piemonte, Veneto, Friuli, Marche, Molise e Sardegna.
In ogni caso, la procedura prevista dall’articolo 96 richiede che all’accertamento segua la notifica formale di una richiesta di giustificare il mancato pagamento. Se dopo 30 giorni il destinatario non dimostra di aver pagato o che le somme richieste non erano dovute, scatta la richiesta di cancellazione dal PRA che procede altresì alla comunicazione alla Motorizzazione, la quale a sua volta attiva le forze dell’ordine per rintracciare i veicoli e ritirarne targhe e documenti.
Quest’ultima fase è molto delicata, sia per le difficoltà che può presentare la ricerca, sia perché, in mancanza del decreto attuativo la stessa ricerca non risulta facile, così come non è chiaro come si debba procedere in determinate situazioni, ad esempio come quella in cui il proprietario dichiara di non sapere più dove si trovi il veicolo.
Altre criticità possono riguardare l’applicazione delle sanzioni previste per chi circola con un veicolo radiato d’ufficio: tale infrazione è punita con una multa di 413 euro (applicata due volte, se il conducente è persona diversa dal proprietario) e la confisca del mezzo. Infatti, si è sanzionabili per il solo fatto di circolare “dopo la cancellazione“ dal PRA, ma nessuna norma ad oggi prevede che tale radiazione sia portata a conoscenza dell’interessato.
Nel caso di contestazioni da parte degli organi di controllo, ricordiamo che ci si può opporre alla radiazione presentando ricorso entro 30 giorni dal provvedimento; ma, ultimo paradosso, anche detta procedura non manca di difficoltà in quanto il ricorso andrebbe indirizzato al ministero dell’Economia che come detto, si ritiene incompetente sulla materia.