Pneumatici invernali: dal 15 ottobre si possono montare

Pneumatici invernali: dal 15 ottobre si possono montare
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Obbligatorie dal 15 novembre, è possibile anticipare l'installazione delle gomme invernali sulle nostre vetture
11 ottobre 2023

Autunno, stagione del cambiamento, non soltanto atmosferico ma anche per quanto riguarda gli pneumatici: dal 15 ottobre, infatti, si apre la finestra che consente il montaggio delle coperture invernali.

Per un intero mese, fino al 15 novembre, soprattutto gli abitanti delle zone di montagna possono procedere con la sostituzione delle gomme, ricordando che oltre tale limite scattano, nel caso di controlli su automobilisti inadempienti, sanzioni di importi diversificati (da 41 a 168 euro se chi sta commettendo l’infrazione viene sorpreso mentre circola nei centri abitati e da 84 a 355 se l’accertamento avviene al di fuori di essi), ed arrivando nei casi più gravi anche al fermo del veicolo.

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L'obbligo di montare gomme invernali (o al loro posto, le cosiddette “quattro stagioni“, valide per tutto l’anno e distinte dalla sigla M+S, cioè Mud+Snow, ovvero Fango+Neve, e senza dimenticare che sono ritenute alternative alle gomme invernali anche le catene da neve tenute in auto e pronte all'uso e le "calze" omologate ) vale per tutto il Paese: è quanto prescrive il Decreto Ministeriale protocollo 1580 del 16 gennaio 2013 emanato dal Ministero delle Infrastrutture, che riporta come “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”. 

Il periodo in cui vige l’obbligo è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno, ma “gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede”; ancora, analoghi provvedimenti possono essere adottati anche all’interno dei centri abitati qualora dovessero esserci condizioni meteo particolarmente avverse.

La normativa è confluita poi nell'articolo 6, comma 4, lettera E del Codice della Strada, dove si legge che “L’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

L’obbligo vale per i veicoli a quattro ruote e comprende quindi auto, furgoni, camper, tir e mezzi pesanti: è una norma che trova ragion d'essere nel concetto di massima sicurezza sulla strada, anche nelle condizioni atmosferiche meno favorevoli: le gomme invernali garantiscono maggiore aderenza al terreno, grazie a mescole in grado di lavorare con temperature più basse e capaci di riscaldarsi per offrire un buon livello di flessibilità. 

Ovviamente il cambio delle gomme va fatto su tutte e quattro le ruote e non solo sulle quelle motrici, poiché il cambio completo esclude squilibri tra gli assi ed assicura maggiore stabilità in caso di sterzata o di frenata.

Altra sigla da conoscere è 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), associata al simbolo di un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette: tale contrassegno indica che si tratta di un pneumatico da neve, quindi idoneo per affrontare condizioni climatiche avverse e resistere alle basse temperature: a differenze delle M+S, questi pneumatici hanno superato test molto rigidi, per testare le capacità di queste gomme in condizioni climatiche critiche, focalizzati in particolare sulla capacità di trazione e frenata e sul comportamento dello pneumatico su superfici ghiacciate o innevate. 

Oltre alla sigla, è importante anche il codice di velocità, che indica la massima velocità che la gomma può tenere in caso di portata massima e pressione corretta: si possono usare pneumatici invernali con codici velocità inferiori a quelli indicati sul libretto, purché non siano inferiori a Q, come stabilito dalla Direttiva 92/23/CE.

Il codice di velocità è riportato sul lato della gomma e nel caso di codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, occorre esporre all’interno dell’abitacolo un’apposita etichetta che indichi la velocità massima assicurata dagli pneumatici invernali. 

Per il ritorno delle coperture estive, infine, bisognerà aspettare fino al 15 aprile 2024.

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