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Quella che si presenterà al mercato il prossimo 1° di novembre 2012, per la gomma, è una vera e propria rivoluzione. Alla stregua di un elettrodomestico, infatti, anche gli pneumatici avranno una loro etichettatura che valuterà alcuni parametri che li caratterizzano: resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno da rotolamento.
Frutto di una normativa imposta in tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea (legge 1222/2009) l'etichettatura si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza (economica ed ambientale) del trasporto su strada: chi acquisterà un nuovo set di pneumatici, insomma, potrà sapere attraverso una specifica classificazione riportata sull'etichetta effettuando così scelte più consapevoli in fase d'acquisto.
Quali saranno gli pneumatici etichettati?
Sono soggetti ad etichettatura tutti i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, prodotti dopo il 1° luglio 2012. I pneumatici prodotti prima di questa data e presenti in stock presso i rivenditori possono comunque continuare ad essere venduti ed in alcun modo sono soggetti a sanzioni da parte delle Forze dell'Ordine: l'etichettatura, infatti, non ha alcun legame in alcuna legge del Codice della Strada.
Elemento utile per la valutazione di una gomma
L'etichettatura, secondo Assogomma, rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale perchè consente di avere elementi di valutazione oggettivi sulla valutazione di uno pneumatico. Assogomma ricorda però che numerose altre caratteristiche oltre a quelle riportate in etichetta determinano le prestazioni complessive di uno pneumatico e quindi, in fase d'acquisto, resta imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori specializzati per l'orientamento del consumatore nella scelta della gomma più adatta alla propria vettura.
Le tre informazioni contenute nell’etichetta dei pneumatici sono:
1. La resistenza al rotolamento
È una forza che agisce in direzione opposta a quella di moto durante il rotolamento del pneumatico. In buona sostanza il pneumatico si deforma (il suo fianco e la sua area di contatto al suolo) a causa del peso del veicolo e delle sollecitazioni dovute alla guida e queste deformazioni dissipano energia e quindi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante del veicolo. Pertanto una più bassa resistenza al rotolamento si traduce in minori consumi di carburante.
2. L’aderenza su bagnato
E’ la logica conseguenza della capacità di frenare, ovvero di aderire su superfici bagnate. E’ un parametro che è stato giudicato dalla Commissione Europea come la situazione più rappresentativa per misurare la sicurezza stradale di un pneumatico.
3. Il rumore esterno da rotolamento
E’ il rumore, prodotto dal pneumatico durante la marcia, che si percepisce all’esterno del veicolo.
L’etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno efficiente o peggiore). Per quanto riguarda la resistenza al rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al 7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l’aderenza su bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3 classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a dimezzare l’intensità del rumore.
Il ruolo degli attori coinvolti
Le informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di pneumatico vettura e veicoli commerciali.
A scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale. I Rivenditori devono assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta durante il processo/perfezionamento della vendita. Le indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura, ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello fiscale.
I Rivenditori/Distributori di veicoli sono tenuti a dichiarare le classi di appartenenza dei pneumatici che equipaggiano il veicolo se differenti da quelli di serie. Se viene data la possibilità al cliente di scegliere il pneumatico, devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita. Se vengono proposti cerchi in opzione con pneumatici identici a quelli di serie non è necessario fornire le informazioni riportate in etichetta.
Avvertenze e consigli per il consumatore
1. Le informazioni riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre verificare le informazioni riportate in etichetta consultando materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al Costruttore eventuali non conformità.
2. Sull’etichetta devono essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i parametri previsti.
3 Va richiesto lo scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
4. L’entrata in vigore obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
5. Successivamente all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012.