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Nell’ultimo periodo sempre più costruttori hanno iniziato a scommettere sui pick-up. Veicoli già molto popolari in alcune aree del mondo, per esempio negli Stati Uniti, ma non ancora così affermati in Europa e in Italia. Per comprendere l’importanza a livello globale di questi mezzi basterà dire che il pick-up Ford F-150 è da 40 anni il veicolo più venduto negli Usa, il terzo nelle classifiche di vendita mondiali.
Il loro punto di forza risiede in una formula costruttiva vincente, che li rende estremamente versatili. Nella maggior parte dei casi infatti sono dei veri e propri fuoristrada, con telaio a longheroni, ponte rigido posteriore, sospensioni posteriori a balestra, trazione integrale, differenziale autobloccante e ridotte. In più offrono una capacità di carico enorme grazie al cassone posteriore, e nelle versioni “double cab” permettono di trasportare allo stesso tempo fino a cinque passeggeri, con equipaggiamenti sempre più simili a quelli delle classiche automobili. E’ così che, nel giro di pochi mesi, sono entrati a listino anche nel nostro Paese tantissimi nuovi modelli.
Se da un lato l’offerta di pick-up si allarga a dismisura, dall’altro rimane tantissima confusione sulle normative che regolano questi veicoli
Abbiamo iniziato con i nuovi pick-up Nissan Navara e Toyota Hilux, per passare ai restyling di Ford Ranger e Volkswagen Amarok, fino ad arrivare al Fiat Fullback, versione ricarrozzata di un best seller come il Mitsubishi L200. E in futuro ci sarà ancora più scelta, grazie all’arrivo dei già annunciati pick-up Mercedes, Renault, Hyundai e addirittura Tesla. Se da un lato, quindi, l’offerta si allarga a dismisura, dall’altro rimane tantissima confusione sulle normative che regolano questi veicoli, specialmente in Italia, dove vengono immatricolati sempre come autocarri N1 e non come autovetture (tranne in rarissime eccezioni). Per questo motivo abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di fare chiarezza una volta per tutte.
Partiamo proprio dall’inizio, cercando di capire come vengono classificati i diversi tipi di veicoli. Secondo il Codice della Strada le autovetture sono “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”. Gli autocarri invece sono “destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. Traducendo, nella vita reale questo significa che sulla vettura può viaggiare una famiglia e che nel bagagliaio possono trovare posto gli effetti personali. Ma possono viaggiare, anche, due persone sui sedili anteriori e nella parte posteriore, rimossi i sedili, può essere collocata uno gabbia contente un pastore tedesco di taglia grande. La vettura può essere usata, infine, da un rappresentante di commercio di abbigliamento che nella parte posteriore trasporta il proprio campionario destinato ad una presentazione ai negozianti che si appresta a visitare.
Gli autocarri invece sono “destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse
Sull’autocarro, e quindi su tutti i pick up immatricolati N1, è vero quindi che possono viaggiare delle persone, anche come passeggeri, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui siano addette all'uso od alla movimentazione delle cose trasportate. Su un pick up immatricolato autocarro può quindi essere trasportato per esempio l'occorrente per uno stand da allestire in una fiera e due operai addetti al montaggio dello stand, o possono essere trasportati dei pannelli prefabbricati e due operai addetti allo scarico degli stessi una volta arrivati a destinazione.
Le pene per chi dovesse trasportare persone non inerenti al carico sono chiare, e possono essere pesanti. Il CdS recita che “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”, a cui si può aggiungere anche la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi).
A questo punto molti si chiedono se un privato possa intestarsi ed utilizzare un autocarro e quindi un pick-up. A nostro avviso la risposta è affermativa, purché venga rispettata la destinazione e l'uso del veicolo. Non ci trova per esempio d'accordo la risposta fornita a questa domanda nella rubrica "Sportello multe : risposte ai vostri quesiti" del Sole 24 Ore del 30 luglio 2012: "In sostanza non è possibile portare a bordo persone estranee all'utilizzo "lavorativo" del veicolo. Ciò si ricava dalla definizione di autocarro nel Codice della strada italiano: secondo l'articolo 54, comma 1, lettera d, si tratta di un autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o alla movimentazione di quelle medesime cose. Nell'interpretazione prevalente che si dà di questa definizione, le cose sono attrezzature o merci e gli addetti sono persone che le utilizzano o le trasportano per lavoro. Sembra quindi escluso che un autocarro si possa usare per fini personali, per esempio per portare al mare la famiglia, considerando come "cose" gli ombrelloni e i salvagente, e come utilizzatori la moglie e i figli del conducente."
Non bisogna fare confusione tra norme che riguardano la circolazione e norme fiscali
Se, come affermato dallo stesso estensore della risposta l'articolo 54, comma 1, lettera d, si definisce l'autocarro come "autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o alla movimentazione di quelle medesime cose", non si vede da dove si possa dedurre, come egli fa, che "le cose sono attrezzature o merci e gli addetti sono persone che le utilizzano o le trasportano per lavoro”. Ipotizziamo che abbia un figlio che pratica il windsurf e, quale persona fisica, mi immatricoli un veicolo ad uso autocarro e lo utilizzi per trasportare lui e le attrezzature (la tavola a vela, il giubbetto salvagente ecc.) oggetti indispensabili per praticare questo sport. Chi mi potrebbe contestare un uso illegittimo del veicolo e sanzionarmi? Oppure ipotizziamo che per tagliare l'erba del mio giardino debba trasferire il trattorino tosaerba dalla casa in montagna alla casa in città ed a tale scopo mi immatricoli un autocarro. Chi potrebbe contestarmi tale mia scelta?
L'errore di fondo dell'estensore dell’articolo sta nella confusione che continua a farsi tra norme che riguardano la circolazione e norme fiscali. Lo dimostra l'estensore dell'articolo, quando continua dicendo "La definizione di N1 prevista a livello europeo [...] che non fa alcun riferimento alla natura del trasporto. Ciò è dovuto al fatto che in Italia (già da prima che nascessero norme tecniche europee) il Codice della Strada è stato "inquinato" da ragioni fiscali; nella fattispecie, si è voluto mettere un paletto per evitare che si diffondesse l'uso privato di veicoli fruendo dell'immatricolazione come autocarro, che consente detraibilità e deducibilità maggiori rispetto alla classificazione come vettura, e fa risparmiare sul bollo auto. Ma la normativa italiana appare anacronistica, perché crea situazioni inconciliabili con quella europea." Ma che c'entra le detraibilità dell'Iva e la deduzione dei costi se stiamo parlando di un privato?
Un veicolo deve essere utilizzato per il tipo di destinazione per cui è stato immatricolato
C’è anche una seconda questione. Se l' imprenditore si è recato alla fiera con il suo autocarro, ha scaricato l'occorrente, ha montato lo stand e sta tornando con i due operai ma senza più le "cose", come potrà, in caso di un eventuale controllo, evitare la contestazione di uso improprio del veicolo per avere trasportato solo persone e non anche cose? Per questa situazione ci si dovrà premunire di opportuna documentazione. Indispensabile, sarà, ad esempio una copia del documento di trasporto merci contente la descrizione dei beni trasportati e la firma di ricevimento del materiale da parte di un organizzatore dell'evento.
In conclusione, quindi, possiamo affermare senza ombra di dubbio che un veicolo deve essere utilizzato per il tipo di destinazione per cui è stato immatricolato. La vettura per trasporto di persone, l'autocarro per trasporto di cose e delle persone addette all'uso, al trasporto, allo scarico, al montaggio delle stesse. L'uso del veicolo in maniera conforme alla immatricolazione può configurarsi in qualsiasi giorno della settimana (quindi anche il sabato e la domenica), l'uso in maniera difforme è sanzionabile in qualsiasi giorno della settimana (anche, ad esempio, il lunedì o il martedì). Nessun effetto ha, ai fini fiscali, la circolazione del veicolo in maniera non conforme alla immatricolazione.
Discorso del tutto a parte, invece, parlando dell’aspetto fiscale che riguarda gli autocarri, e quindi i pick-up. Secondo le norme vigenti, occorre sapere che l'Iva è detraibile nella misura del 100 % per tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali che normalmente sono adibiti al trasporto di persone o beni, a condizione che gli stessi siano utilizzati esclusivamente per scopi lavorativi. Se, invece il veicolo dovesse essere utilizzato anche per scopi diversi (cioè per lavoro ma anche per esigenze personali dell'imprenditore) la detraibilità è del 40%. Ed è del 100% anche per gli agenti ed i rappresentanti di commercio. Si evidenzia, quindi, che ai fini della detrazione dell'Iva l'autocarro gode delle stesse regole della vettura. Non è rilevante quindi il tipo di immatricolazione del veicolo, ma l'uso che se ne fa.
Ai fini della detrazione dell'Iva l'autocarro gode delle stesse regole della vettura. Non è rilevante quindi il tipo di immatricolazione del veicolo ma l'uso che se ne fa
Ai fini delle imposte sul reddito, ammortamenti e costi di manutenzione riparazione ed impiego per vetture e caravan spettano al 100% se sono utilizzati esclusivamente nella attività imprenditoriale e professionale, e senza di essi l'attività lavorativa non potrebbe esercitarsi (come, ad esempio, nel caso di una azienda che eserciti il noleggio di auto). Nei tipi di mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni di cui all'art.164 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, non sono compresi gli autocarri che, pertanto, sono assoggettati alle stese regole di tutti gli altri beni strumentali usati dall’azienda.
Fonte: Studio Jannotta