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Importante determinazione della Corte di Cassazione: con la sentenza 6403 del 1° aprile scorso, infatti, è stato rigettato il ricorso avanzato da una Compagnia di assicurazioni, condannata in appello a risarcire i danni subiti dai terzi trasportati in un’auto in occasione di un incidente stradale, procurato dal conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, purtroppo deceduto nel sinistro.
Il fatto che la vettura fosse priva del necessario adattamento tecnico previsto dalla patente speciale di cui il conducente era titolare non è stato ritenuto dalla massima Corte determinante al fine di escludere la operatività della copertura assicurativa, in quanto l’omesso adattamento non è stato considerato equiparabile alla mancata abilitazione alla guida del conducente.
Secondo la tesi sostenuta dalla società assicuratrice, infatti se un conducente è autorizzato a guidare veicoli muniti di particolari adattamenti, qualora si metta alla guida di veicoli "normali", dev'essere equiparato a colui che guida senza patente.
Di conseguenza, poiché la guida senza patente è una tipica causa di inoperatività delle polizze Rc Auto, gli eredi del disabile deceduto nell'incidente avrebbero dovuto rimborsare quanto pagato dalla compagnia ai terzi danneggiati.
Già in sede di appello, la tesi della compagnia assicuratrice era stata rigettata con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e con la sentenza in esame la Suprema Corte l’ha definitivamente rigettata.
Nello specifico, secondo la Cassazione, la mancanza di patente è circostanza altra dall'uso di un veicolo diverso da quello per cui si è autorizzati. Nel caso specifico, infatti, la patente non era assente, ma prescriveva alcuni adempimenti aggiuntivi che il conducente responsabile del sinistro non aveva effettuato.
A conferma della distinzione tra mancanza di patente e patente "condizionata", lo stesso Codice della Strada prevede un trattamento sanzionatorio specifico per le diverse ipotesi: l’art. 125, che sanziona i casi di guida di veicoli diversi da quelli per cui si è abilitati, prevede infatti sole sanzioni pecuniarie, e nemmeno troppo elevate.