Patente, esame da rifare se si investe e ferisce un pedone

Patente, esame da rifare se si investe e ferisce un pedone
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Chi investe un pedone, ferendolo gravemente, dovrà rifare l'esame per la patente di guida: lo stabilisce una sentenza del Tar delle Marche
4 aprile 2018

Chi dovesse investire un pedone e procurargli ferite gravi sarebbe costretto a sottoporsi al procedimento di revisione della licenza di guida, e, di conseguenza, a sostenere nuovamente l'esame anche se dovesse avere ancora punti sulla patente. A stabilirlo è la sentenza 189/18 del Tribunale Amministrativo delle Marche, che ha respinto il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di revisione disposto dalla Motorizzazione Civile in seguito all'investimento di una persona, rimasta gravemente ferita.

L'articolo 128 del Codice della Strada stabilisce che la revisione della patente debba essere disposta nel caso in cui sorgano dei dubbi sul fatto che un conducente possegga i requisiti psico-fisici e tecnici necessari alla guida. Questo provvedimento si rende necessario quando un automobilista abbia provocato danni gravi alle persone e gli sia contestata un'infrazione che comporta la sospensione della patente.  

Nello specifico del caso in cui si è pronunciato il Tar, il fatto che il guidatore in questione, un autotrasportatore, non avesse avuto incidenti in trent'anni di carriera prima di investire il pedone, non costituisce una giustificazione. «Dalla dinamica del sinistro - ha sottolineato il giudice - emerge una condotta irregolare del ricorrente che fa sorgere un fondato dubbio circa il mantenimento dei requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore».

Riguardo all'opportunità di procedere a revisione a seguito di incidenti, nella sentenza il TAR chiarisce: «L'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi al riguardo è nel senso di ritenere immotivati provvedimenti di revisione fondati unicamente sull'avvenuto coinvolgimento dell'interessato in sinistri stradali, salvo che non si tratti di incidenti particolarmente gravi e che risultano 'icto oculi' addebitabili all'imperizia o alla negligenza dell'interessato».

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