Partite IVA: come pagare i carburanti per la detrazione IVA e deduzione del costo

Partite IVA: come pagare i carburanti per la detrazione IVA e deduzione del costo
Pubblicità
L'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul provvedimento della “Legge di Stabilità 2018” che ha eliminato il contante dalle forme di pagamento ammesse per fruire dei vantaggi fiscali
6 aprile 2018

Punti chiave

Stop dal 1 luglio 2018 ai pagamenti in contanti per i soggetti titolari di Partita IVA per l’acquisto di carburanti. La novità, introdotta con la Legge di Stabilità 2018, prevede che saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili per l’IVA, solo le spese pagate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

L'Agenzia delle Entrate ha adesso chiarito con il provvedimento 73203/2018 che ai fini di detrazione e deduzione sono ammesse anche altre forme, ad esclusione del contante. Tra queste rientrano anche le “carte carburante” o le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (ricaricabili o meno) e i buoni, purché l'azienda o il professionista paghi il carburante al fornitore attraverso uno dei mezzi di pagamento ammessi dall'Agenzia delle Entrate. 

Questo il testo del provvedimento:

1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- addebito diretto;

- bonifico bancario o postale;

- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità
1 euro al mese
Pubblicità