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Stop dal 1 luglio 2018 ai pagamenti in contanti per i soggetti titolari di Partita IVA per l’acquisto di carburanti. La novità, introdotta con la Legge di Stabilità 2018, prevede che saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili per l’IVA, solo le spese pagate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
L'Agenzia delle Entrate ha adesso chiarito con il provvedimento 73203/2018 che ai fini di detrazione e deduzione sono ammesse anche altre forme, ad esclusione del contante. Tra queste rientrano anche le “carte carburante” o le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (ricaricabili o meno) e i buoni, purché l'azienda o il professionista paghi il carburante al fornitore attraverso uno dei mezzi di pagamento ammessi dall'Agenzia delle Entrate.
Questo il testo del provvedimento:
1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.