Parcheggio oltre il termine pagato? Non si viola il Codice

Parcheggio oltre il termine pagato? Non si viola il Codice
Pubblicità
Il protrarsi della sosta oltre il tempo per il quale si è pagato non configura violazione al Codice della Strada
23 novembre 2016

L’argomento è tra quelli che più di frequente agitano gli animi: può succedere, infatti, di prolungare il parcheggio sulle strisce blu anche per pochi minuti oltre il termine per il quale è stata pagata la sosta, e magari dopo qualche mese dopo l’infrazione ci viene notificata l’intimazione di integrazione del pagamento.

Nel caso delle aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita a tempo indeterminato, occorre ribadire che il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non configura alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice della Strada.

Infatti, con parere del 22.3.2010 protocollo n. 25783 il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che «in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 7, comma 15, del Cds non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice della Strada, bensì un’inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure di diritto privato a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario».

Dello stesso tenore era stata la risposta ad una più recente interrogazione parlamentare nel corso della seduta n.189 del 13 marzo 2014.

In tale occasione, il Ministro delle Infrastrutture, nel confermare l'orientamento improntato agli stessi pareri già espressi sull’argomento, ha ribadito che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinato al pagamento di una somma, configura una sola inadempienza contrattuale.

Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, sono da stabilirsi con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice civile e dal Codice del consumo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n.127 del 1997, e possono essere affidate al gestore del servizio.

Le somme intimate a titolo di penale, non rientrando nel campo di applicazione del Codice della Strada, non sono soggette agli obblighi e ai termini di notifica e di prescrizione dal codice stesso previsti. Quindi è opportuno verificare cosa stabilisca il regolamento del Comune che intima il pagamento, sia per il rimborso delle spese che per le penali.

Per completezza d’informazione, riportiamo l’articolo 7 del Codice della Strada, concernente la “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” che così recita al comma 15: "Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione“.
 

Naviga su Automoto.it senza pubblicità
1 euro al mese
Pubblicità
Caricamento commenti...