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Per il pagamento delle multe, malgrado negli anni la riscossione diretta sia stata di fatto eliminata soprattutto nei piccoli Comuni, con possibilità di pagamento solo attraverso conto corrente postale, l’articolo 202, comma 2, del Codice della Strada continua a prevedere anche il pagamento diretto presso gli uffici della Polizia.
In risposta ad una specifica richiesta da parte di un Comune, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E ha precisato che, in caso di pagamento diretto, la quietanza che l’ufficio deve rilasciare è esente da bollo.
L’articolo 387 del Regolamento di esecuzione del Codice stabilisce infatti che nel caso in cui il cittadino paghi in ufficio, va rilasciata una quietanza. Secondo il Comune che ha sottoposto la questione, la quietanza dovrebbe essere soggetta a un bollo di 2 euro, perché l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972 così dispone, con riferimento alla fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie superiori a 77,47 euro e alle quietanze del tesoriere sull’avvenuto pagamento dei mandati (anche se esenti IVA).
Invece l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in esame osserva come in deroga al principio generale stabilito dal citato articolo 13, l’articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al medesimo DPR n. 642/1972 esenta in modo assoluto dal tributo gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Pertanto, considerato che le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, sono irrogate nell’esercizio della potestà amministrativa dell’ente locale, secondo l’Agenzia deve ritenersi che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.
Allo stesso modo, nel medesimo ambito applicativo vanno ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni, con la conseguenza che il medesimo regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alle quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi per contravvenzioni.