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Ennesima “navette” nella storia che sembra ormai infinita dell'introduzione del reato di omicidio stradale. Il disegno di legge è stato oggi approvato dalla Camera dei Deputati con 346 voti favorevoli, ma dovrà tornare in Senato per la quinta lettura perché è stato approvato un emendamento presentato dal deputato di FI Francesco Paolo Sisto che esclude l'arresto in flagranza se il conducente responsabile di un incidente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.
Montecitorio ha confermato la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la cui pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni.
E' punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
E' invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti imprudenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur causato da condotta imprudente, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo.
E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.