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Montecitorio ha dato via libera al disegno di legge sul reato di omicidio stradale nella seduta di ieri, 28 ottobre. Il testo arrivato dal Senato è stato approvato con 276 voti, 101 astenuti (FI e M5S) e 20 contrari (Sel). Poiché il testo è stato modificato, torna ora al Senato per la terza lettura e approvazione.
Le pene sono state inasprite nei casi di omicidio stradale colposo e in caso di incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Anche se, curiosamente, la pena detentiva scende dai sette anni decisi in Senato ai cinque decisi ieri nel caso di ubriachezza definita “blanda”, ovvero non oltre i 0,8 grammi di tasso alcolemico rilevato.
Le aggravanti riguardano invece eventuali infrazioni al codice della strada quali l'eccesso di velocità, la guida pericolosa oppure senza patente o assicurazione. L'aspetto principale dopo questo passaggio alla Camera è che l'omicidio colposo (punito da due a sette anni) si tramuta in reato qualora avvenga sotto l'effetto di droghe o alcol. Nel caso si superi il tasso di 1,5 grammi/litro la pena detentiva diventa ora da otto a 12 anni. Elevata a 18 in caso di omicidio plurimo.
Parallelamente c'è stato un inasprimento delle sanzioni nel caso delle lesioni stradali, ma soltanto nel caso in cui si guidi ubriachi o drogati: pene da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette per quelle gravissime. Nel caso di tasso alcolemico contenuto nella soglia di 0,8 grammi o nel caso di infrazioni importanti al codice della strada (eccesso di velocità, guida pericoloso, eccetera) la pena va da 1,5 a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro per quelle gravissime. Per gli altri provvedimenti vale quanto abbiamo anticipato lunedì scorso.
Maurizio Gissi