Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Gli esperti, avvocati e giudici, la chiamano per già nome: è la legge 41 del 23 marzo 2016, in vigore dallo scorso 25 marzo, che attraverso l’articolo 589-bis ha previsto l’introduzione nel nostro Codice del reato di “omicidio stradale”, imputazione a carico del conducente di un veicolo a motore la cui condotta colposa sia stata causa di un evento mortale.
Un reato per il quale è sempre prevista la pena della reclusione, con entità diversa in base al grado di colpevolezza del soggetto che lo ha prodotto.
L'innovazione rappresentata dall’omicidio stradale consiste nel fatto pur essendo un reato colposo, ha natura diversa dal già esistente omicidio colposo, disciplinato dall’art. 589 del Codice Penale.
Esso rappresenta, una fattispecie a sé stante, una situazione autonoma: proprio per questo il Legislatore ha distinto le ipotesi di omicidio colposo da quelle relative all’omicidio colposo “stradale”.
Il Codice Penale, ricordiamo, definisce come oggetto di interesse sia del singolo che della comunità, il principio generale della tutela del diritto alla vita ed all’incolumità individuale e distingue l’omicidio in base al diverso atteggiamento psicologico dell’autore del reato: potrà essere doloso, preterintenzionale e colposo.
Come detto, l’omicidio stradale si colloca nel novero dei reati colposi.
In sintesi la normativa prevede tre “livelli” di pena corrispondenti a tre diverse ipotesi:
a) pena da 2 a 7 anni, se la morte è stata causata da una violazione al Codice della Strada;
b) pena da 8 a 12 anni, se la morte è provocata da una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
c) pena da 5 a 10 anni se se la morte è provocata da una persona che si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità, inversioni a rischio, guida contromano, ecc.).
Nell’ipotesi di omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
Altri elementi concorrono a rendere più pesante la responsabilità di chi commette questo reato e, di conseguenza, le pene previste:
- è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato anche se il responsabile dell’incidente si fermato ed ha prestato soccorso;
- in presenza delle aggravanti l’arresto diventa obbligatorio;
- se , dopo l’incidente, il responsabile del sinistro si dà alla fuga, scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi e, in ogni caso, in ogni caso mai inferiore a 5 anni;
- se l’incidente che ha causato omicidio e lesioni è stato causato da un camionista, da un autista di autobus o dal conducente di mezzi pesanti, scatteranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5);
- se il conducente rifiuta di sottoporsi ai prelievi tendenti ad accertare l’eventuale stato d’ebbrezza o l’uso di droghe, la polizia giudiziaria può chiedere l’autorizzazione al pm di effettuare un prelievo coattivo nel caso in cui il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini;
- la condanna o patteggiamento (anche con condizionale) comporta automaticamente la revoca della patente, che potrà essere conseguita nuovamente dopo 15 anni, termine che passa a 30 anni se il conducente è fuggito dopo l’incidente.