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Negli ultimi tempi, a causa della crisi economica e dei costi di gestione sempre più gravosi per il mantenimento di un veicolo, la tentazione di lasciare in sosta vetture con assicurazione scaduta, in attesa di tempi migliori, si è andata sempre più diffondendo.
Una pratica che però confligge con quanto prevede la legge e con le norme riguardanti la copertura assicurativa anche quando il veicolo è in sosta in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
È il caso dei parcheggi aperti al pubblico, dato che anche in questi luoghi il veicolo potrebbe essere coinvolto o essere esso stesso causa di un incidente stradale: allora, chi pagherebbe i danni se qualcuno andasse a sbattere contro un veicolo in sosta senza copertura assicurativa in un luogo dove è possibile circolare?
Ma cosa prevede la legge a tale riguardo?
Il Regolamento di esecuzione della Legge n.990 del 24/12/1969, concernente “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”, all'articolo 1 stabilisce che “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”, ed all’articolo 2 determina in maniera chiara che “sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione”.
L’articolo 193 del Codice della Strada, a sua volta, stabilisce che: "I veicoli a motore, compresi filoveicoli e rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. La circolazione del veicolo viene fatta subito cessare e il veicolo stesso è prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio”.
E sempre l’articolo 193 del CdS al comma 2 stabilisce che "Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 841 a euro 3.287”, sanzione ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (il termine è dato dalla data di scadenza della polizza più 15 giorni) e l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provvede alla demolizione del veicolo. Quando si effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta è possibile riavere il veicolo previo pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi e le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Come stabilito dalla sentenza della Quarta Sezione della Corte Suprema della Cassazione, sono legittime la multa e il sequestro dell’auto senza assicurazione lasciata in parcheggi non privati nonché di auto abbandonate per disuso in strada a seguito di incidente. Il presupposto alla base dell’ordinanza della Corte Suprema è relativo all’obbligo della polizza Rc Auto di coprire, tra gli altri, anche i danni derivanti da sinistro durante la sosta in strada pubblica.
L’unica possibilità concessa dalla legge resta quindi quella di parcheggiare l’auto priva di assicurazione, all’interno di un cortile, un garage, un box o un qualsiasi altro spazio privato non aperto alla circolazione.
Bisogna anche tener presente che una sentenza della Cassazione Civile del 2008 ha stabilito che “possono ritenersi esclusi dall’obbligo assicurativo i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida”.
Un caso simile potrebbe essere quello di un’auto abbandonata in strada per disuso a seguito di incidente. Secondo quanto specificato dalla Corte Suprema, tale veicolo è da considerarsi un rifiuto da smaltire, per cui il proprietario non è soggetto a sanzione per veicolo fermo senza assicurazione né è tenuto a stipulare una polizza assicurativa: in compenso, però, dovrà provvedere alla smobilitazione dell’auto, oltre che a dover pagare una sanzione per mancata rimozione del “rifiuto pericoloso”.
A conti fatti, quindi, non è detto che si tratti di un risparmio, anzi…