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Sono un vero esercito, stimato dall’Ania (l’associazione delle compagnia assicurative) in ben 2,8 milioni di veicoli, oltre il 6% degli immatricolati: e si tratta di un esercito pericoloso, perché in caso di incidente spesso scappano e le vittime dei loro gesti per poter arrivare al risarcimento dei danni devono rivolgersi al Fondo di Garanzia, iniziando una via crucis burocratica spesso complessa.
Ma per i “furbetti della Rca“ si annuncia una stretta: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre, sono operative le sanzioni previste dal decreto fiscale 119 dello scorso 23 ottobre, che prevede importi maggiori per gli evasori assicurativi.
Nel dettaglio, la norma indica che chiunque circoli senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro.
Inoltre, quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.
In tali casi, una volta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è subito restituito, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione; e la sua restituzione è comunque subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del veicolo.
La sanzione amministrativa è ridotta alla metà se l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo: in tal caso, l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi solo per le operazioni di demolizione e di radiazione, previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce tale cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Ricordiamo che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato, oltre che con i classici controlli diretti da parte delle Forze di Polizia, anche tramite il confronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia è tenuto a chiedere al proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.
La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature omologati costituisce atto di accertamento, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.