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Una recente sentenza emessa dal giudice Peila del Tribunale di Torino ha confermato il periodo di cinque anni per la prescrizione del credito per violazioni al Codice della Strada, termine valido anche se è scaduto il termine per opporsi alla cartella esattoriale.
Nel caso specifico, il tribunale ha giudicato su una controversia dovuta all’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo, emesso dall’agente della riscossione per il mancato saldo di una cartella, relativa a un’infrazione stradale.
L’interessata aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito in base all’articolo 209 del Codice della Strada, che, sul diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice, rinvia all’articolo 28 della legge 689/1981.
L’agente della riscossione, a sua volta, aveva chiesto il rigetto dell’eccezione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ricordando, innanzitutto, che in materia si sono consolidate due posizioni opposte.
Secondo il primo orientamento, quando la pretesa diventa definitiva perché non è stata proposta opposizione alla cartella, si applica la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2946 del Codice Civile, mentre per la seconda posizione il diritto si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del Codice Civile) solo se deriva da sentenza passata in giudicato. Negli altri casi, vale la prescrizione prevista per l’obbligazione principale.
Richiamando la sentenza n. 25790/2009 della Corte di Cassazione, il Tribunale ha osservato che l’ingiunzione fiscale «ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».
Pertanto, il decorso del termine per opporsi comporta la decadenza dall’impugnazione e non consente successive contestazioni del «credito qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato», ma non produce un allungamento del termine di prescrizione del diritto.
Sull’argomento, inoltre, si sono di recente pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la scadenza del termine per l’opposizione a cartella, pur determinando la decadenza dal potere di impugnazione, produce solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non comporta la “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in base all’articolo 2953 del Codice Civile.