Multe, importante sentenza a Milano: le spese di notifica non fanno parte della sanzione amministrativa

Multe, importante sentenza a Milano: le spese di notifica non fanno parte della sanzione amministrativa
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Il Giudice di Pace dà ragione ad Automoto.it contro il Comune di Milano e con una sentenza perentoria mette fine a un’arbitraria interpretazione del Codice della Strada che considerava le spese di notifica come parte integrante della sanzione
19 settembre 2017

Sono occorsi quasi 4 anni per veder riconosciuta una lettura logica della Legge e per censurare una disinvolta abitudine di numerosi comandi di Polizia Municipale: quella di considerare una cosa sola il pagamento dei verbali e quello delle spese di notifica. Questa capziosa interpretazione ha portato molti soldi indebiti alle casse comunali, ed anche nelle tasche delle ditte che gestiscono compilazione e spedizione dei verbali.

Ritardo medioevale

Probabilmente sono decine di migliaia gli automobilisti che sono incappati in vicende analoghe; ne hanno parlato alla radio e in tv, ma nessuno è riuscito a sbrogliare la matassa. Che è la seguente. Tu paghi entro i cinque giorni per godere dello sconto del 30%, ma per un errore versi l’importo della sanzione e non quello delle spese di notifica. L’esempio non è inventato, è un caso vero. Il comando (o, più realisticamente, il gestore del servizio verbali) si accorge dell’errore e applica il severo articolo 203, comma 3 del codice, che considera insufficiente il pagamento. Quindi, comincia col rifiutare lo sconto del 30%, goduto per il versamento entro i 5 giorni. Ma questo non viene comunicato subito al cittadino. Infatti il nuovo verbale viene spedito fuori tempo massimo, cioè col pigro tempismo di chi ha interesse a far scadere altri 60 giorni. Ritardo che rende operante un’altra aberrazione giuridica, ovvero la norma medioevale – valida solo per le multe stradali e solo per l’Italia – che stabilisce il raddoppio delle sanzioni non pagate entro 60 giorni. Provate a controllare se avviene lo stesso per tutte le altre sanzioni, per quelle relative alle frodi, agli abusi edilizi, alle evasioni fiscali: rimarrete delusi.

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1 euro al mese

Nell’ordinamento nazionale vige da sempre una severità viscerale contro l’automobile, complice la fame di soldi dei Comuni, la forza politica della loro associazione (l’Anci) e anche la inconsistente forza politica dei 37 milioni di automobilisti

Nell’ordinamento nazionale vige da sempre una severità viscerale contro l’automobile, complice la fame di soldi dei Comuni, la forza politica della loro associazione (l’Anci) e anche la inconsistente forza politica dei 37 milioni di automobilisti. Morale, pochi euro non pagati in tempo per una multa da passaggio in zona a traffico limitato, possono trasformarsi in un verbale da centinaia di euro.

La nostra storia

Ė lunga come un match in 15 round, ma vale la pena di raccontarla per far luce su certi comportamenti della pubblica amministrazione. Nel novembre del 2013 il direttore di Automoto.it, accede per due volte in Area C dimenticando di aver terminato gli ingressi riservati ai residenti. Puntualmente - il 21 gennaio 2014 - pervengono due verbali, ciascuno per l’importo di 80 euro, più 11 euro per spese di notifica. Nei verbali è specificato che pagando entro 5 giorni si può usufruire dello sconto del 30%. La somma scontata da versare è 56 euro, ma non viene allegato alcun bollettino precompilato, forse perché lo sconto è stato introdotto da pochi mesi. Il direttore paga nei tempi corretti la cifra indicata, senza però ricalcolare l’importo aggiuntivo delle spese di notifica.

Passa oltre un anno e mezzo, cioè siamo ad agosto 2015, e riceviamo un misterioso sollecito di pagamento che, paradossalmente, si intitola “avviso bonario”, il quale senza fornire alcuna spiegazione o giustificazione, esige un importo complessivo di 239 euro, di cui 211 a titolo di sanzione e 28 euro per spese. Ci consultiamo in redazione, ipotizziamo un errore da parte del Comune nel conteggio dei 5 giorni e decidiamo di porre una istanza di autotutela per richiedere l’annullamento del provvedimento. Il 21 ottobre 2015 giunge la risposta e scopriamo il mistero. Il Settore Servizio di Riscossione risponde che dopo aver esaminato la nostra richiesta di autotutela, conferma il sollecito di pagamento poiché dai versamenti effettuati mancano le spese di spedizione e notifica. La cifra totale indicata nel sollecito nascerebbe dalla differenza tra l'importo della multa nella sua interezza 161,50 euro (essendo trascorsi i 60 giorni) più le spese di 11 euro, meno i 56 euro già pagati, moltiplicati per le due contravvenzioni, più 6 euro per l’avviso bonario.

Minaccia bonaria

Notiamo ancora in questo avviso bonario una frase che ci sconcerta, che nega al cittadino il diritto di difendersi secondo le vie tradizionali del ricorso. Infatti afferma perentoriamente:

«Il presente avviso è un atto informativo, e pertanto non è impugnabile. Per la presentazione di opposizione è necessario attendere la notifica dell'ingiunzione che verrà emessa nel caso in cui il presente avviso non fosse pagato». E ancora: «L'ingiunzione di pagamento, emessa alla scadenza del presente avviso, recherà l'importo totale di Euro 326,20».

In poche parole: non possiamo ricorrere, quindi o paghiamo 239,00 oppure potremo fare ricorso solo quando l'importo sarà lievitato a 326,20 euro. Confortante, vero? A noi sembra una grave lesione al diritto di difesa del cittadino, presentata con una certa arroganza.

Rispondiamo:

«Contestiamo la vostra interpretazione, del tutto soggettiva, secondo la quale un pagamento parziale (ma in realtà l’importo di quella che giuridicamente prende il nome di “sanzione amministrativa” era stato interamente corrisposto) debba essere equiparato in tutto e per tutto ad un mancato pagamento».

Silenzio fino a settembre 2016, ovvero a tre anni dall’infrazione, quando giunge - laconica - la conclusione del Comune, che non è una risposta, una argomentazione o una spiegazione. Ė un’ingiunzione di pagamento, assoluta, perentoria, per un nuovo importo, lievitato a 341 euro, in virtù di una maggiorazione arbitraria del 10%, che viene erroneamente aggiunta - non più al raddoppio della sanzione originaria – bensì alla metà del massimo edittale. Il testo esordisce cosi:

«Premesso che risultano notificati e non impugnati i seguenti atti per violazione delle norme del Codice della Strada…»

Ma come? Nell'avviso precedente era ben specificato che, trattandosi di atto informativo, non era consentito presentare ricorso ma si doveva invece presentare istanza di autotutela, come abbiamo fatto. E allora?

Chiediamo subito un incontro con un responsabile per risolvere definitivamente la vertenza. Leggete nel riquadro qui sotto la risposta del Comune. 

Come dire che dobbiamo pagare e basta. L’unica soddisfazione è che ammettono che i verbali sono stati pagati entro 5 giorni, che l’importo pagato è quello della vera sanzione amministrativa scontata al 30% e ammettono che quelle che mancano sono le spese di notifica ma, cosa più grave, che esse «costituiscono parte integrante del suddetto verbale».

Dimenticanza voluta o furbata?

Quest’ultima frase proprio non ci va giù. Abbiamo ricevuto negli ultimi mesi tante lettere di lettori che si lamentano per aver ricevuto lo stesso trattamento ma che hanno rinunciato alla difesa per le troppe complicazioni di un ricorso, e per i costi da affrontare. Rapido consulto in redazione, anche se la decisione è già presa: facciamo ricorso al giudice di Pace, e decidiamo di andare avanti, fino in Cassazione se dovesse occorrere. E’ ora che questa questione sia chiarita definitivamente. Chiediamo ai nostri avvocati, lo studio LCA di Milano, di assisterci in una causa che per loro è inusuale ma per noi è una questione di principio. A occuparsi del contenzioso sono gli avvocati Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Silvia Cerri.

La nostra tesi si basa su due argomenti decisivi:

- ogni violazione al Codice comporta una “sanzione pecuniaria amministrativa”, così definita, il cui importo è specificato fino al centesimo nel Codice, senza alcun riferimento alle spese di notifica, che i Comuni possono richiedere a parte;

- il Codice della strada al comma 4 dell'articolo 201 dice: «Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria». Appare pertanto chiara la differenziazione fra i termini "sanzione" e "spese di notificazione".

Punto e basta. Vale anche la pena ricordare che le spese di notifica sono una “cresta” sulla sanzione, inventata solo per le multe stradali (nessun altro atto giudiziario ne è gravato), il cui importo consente arrotondamenti gratuiti al punto che è dovuto intervenire il legislatore per definirne l’importo massimo.

Braccio di ferro

Fra Automoto.it e i legali del Comune di Milano inizia una vertenza. I nostri avvocati presentano una prima memoria nella quale contestano tutto, dalla pretesa di considerare pagamento parziale la somma versata a copertura della sanzione amministrativa, alla illegittimità della maggiorazione applicata. E chiedono di annullare l’ingiunzione di pagamento.

Cosa obietta il Comune nella comparsa presentata il 28 novembre 2016? Primo, afferma che non avevamo titolo per fare ricorso. Secondo, che non era in grado di confermare che le sanzioni erano state pagate, anche se scontate. Terzo che le nostre argomentazioni erano infondate.

Vale la pena di riportare la frase con la quale il Comune infligge al cittadino la condanna a non poter fare ricorso. Dice: «La notifica di tutti i verbali prodromici alla emissione della ingiunzione di pagamento impugnata, quale condizione di legittimità della ingiunzione medesima, si perfezionava con conseguente definitività degli stessi verbali, avverso i quali ormai non è più possibile sollevare contestazione alcuna.»

Grandioso: dopo tre anni dal pagamento, dopo aver riconosciuto numerose volte che i verbali erano stati pagati, davanti a un Giudice di Pace, dietrofront! Adesso devono controllare

Della serie “se la cantano e se la suonano”. Ma la frase più sorprendente è: «Parte ricorrente - cioè il direttore di Automoto.it - adduce il presunto pagamento. Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche in merito».

Grandioso: dopo tre anni dal pagamento, dopo aver riconosciuto numerose volte che i verbali erano stati pagati, davanti a un Giudice di Pace, dietrofront! Adesso devono controllare. Morale; il Comune respinge tutto, ma non spiega. Si arriva all’udienza del 21 febbraio 2017, nella quale presentiamo la nostra seconda memoria e confutiamo le argomentazioni del Comune, ribadendo fra l’altro che le spese di notifica e di spedizione sono cosa ben diversa dalla sanzione amministrativa e volerle sommare e confondere costituisce un atto arbitrario.

Ingiunzione illegittima

Così si arriva alla sentenza depositata dal giudice di Pace, Umberto Dario Liuzzi, il 29 aprile 2017. Abbiamo atteso fino ad oggi prima di pubblicarla, per essere certi che la sentenza fosse passata in giudicato, cioè che il Comune di Milano non avesse proposto appello. E così è stato, quindi oggi la pronuncia è definitiva e costituisce un precedente importante.

La sentenza ci dà ragione su tutti i fronti, respinge ogni argomentazione del Comune e stabilisce che: «In conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta l’obbligazione derivante dalla contravvenzione amministrativa è comunque estinta, perché occorre procedere alla differenziazione che il legislatore ha evidenziato tra importo della sanzione e spese del procedimento».

Esattamente come sperato. Grande soddisfazione in redazione, ma quanta fatica e quanto tempo. I lettori interessati possono leggere la sentenza che pubblichiamo interamente fra gli allegati, con lo scopo di evitare il ripetersi di vertenze che non dovrebbero neppure iniziare, Infatti, il giudice di Pace non ha accolto nessuna delle argomentazioni del Comune di Milano, che avrebbe potuto evitare spese legali e sperpero di denaro pubblico, se solo avesse esaminato con maggior attenzione ed oculatezza il caso. Perché allora protrarre la vertenza per 4 anni? Chissà cosa ne penserebbe la Corte del Conti.

Ultima curiosità: che fine hanno fatto le spese di notifica ancora da saldare? Il Giudice le ha cancellate. Semplicemente. Sparite. Tanto rumore per nulla.

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