Mancato pagamento bollo: ecco quando scatta la prescrizione

Mancato pagamento bollo: ecco quando scatta la prescrizione
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Arriva prima la cartella di Equitalia o la prescrizione? Per chi non paga il bollo, la speranza è che la richiesta sia notificata oltre il termine dei tre anni.
1 agosto 2016

Tra i paradossi più affascinanti dell’antichità, c’è quello di Zenone, più famoso come "paradosso di Achille e la tartaruga": infatti, secondo la scuola filosofica degli eleatici, per quanto veloce potesse correre il celebre guerriero, non avrebbe mai potuto raggiungere il pur lentissimo rettile.

Malgrado le varie confutazioni tentate, il paradosso conserva una validità: anzi, potremmo considerarlo attuale, ammettendo di avere Equitalia al posto di Achille, e nei panni della tartaruga un contribuente che non abbia pagato il bollo dell’auto.

Infatti, in caso di inadempienza è possibile che arrivi per posta una cartella di pagamento di Equitalia.

Accade spesso, però, che l’ente riscossorio si muova con un fatale ritardo (Achille, che concedeva i famosi dieci metri di vantaggio alla tartaruga e non riusciva più a recuperarli…), e che il diritto alla riscossione cada in prescrizione.

Nel caso del bollo auto, tale termine è di soli tre anni. Trascorsi i quali ogni richiesta di pagamento è illegittima, e il contribuente non è tenuto a versare l'imposta richiesta.

Attenzione, però: il termine non decorre dal momento in cui la tassa è dovuta, ma dal primo gennaio dell'anno successivo.

Quindi, se il pagamento del bollo 2016 è scaduto a luglio, i tre anni iniziano a decorrere a partire dal primo giorno del 2017, per andare a scadere il 31 dicembre 2019.

Affinché la prescrizione sia compiuta, però, in questi tre anni la Regione, o l'Agenzia delle Entrate, non devono aver notificato al contribuente alcuna richiesta di pagamento, nel qual caso scatterebbe l’interruzione della prescrizione, che inizierebbe a decorrere da capo a partire dal giorno successivo.

Oltre alla prescrizione, il fisco deve rispettare anche il termine di decadenza di 2 anni. Ad esempio, se il bollo auto dovuto per l'anno 2012 fosse stato iscritto a ruolo dalla Regione nel 2013, ed Equitalia nel 2016 non avesse ancora inviato la cartella esattoriale, il termine decadrebbe e la cartella, pur se notificata, sarebbe nulla.

Nel caso l’avviso di pagamento arrivi prima che siano trascorsi i tre anni di prescrizione, il contribuente può ravvedersi della mancata corresponsione entro un anno, con una modalità progressiva di sanzione rispetto ai tempi di pagamento.

Se si paga nei primi 14 giorni, si applica una sanzione sull'imposta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, che dal 15esimo al 30esimo giorno passa ad 1,10%, dal 30esimo al 90esimo arriva all’1,67% e dal 90esimo giorno a 1 anno si attesta al 3,75%.

Qualora il ritardo superi un anno, non si potrà più usufruire del ravvedimento operoso e verrà applicata la multa in pieno, al 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.

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