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Attenzione a verificare che siano sempre compiuti in modo completo i diversi passaggi di registrazione legati ad una vendita di autoveicolo, vettura o motociclo: anche a distanza di anni, si rischia di andare incontro ad amare sorprese.
Infatti, in materia di pagamento della tassa automobilistica o bollo auto, il vecchio proprietario, fino a quando non viene trascritto il passaggio di proprietà dell’auto o la perdita di possesso del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, è responsabile d’imposta, obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8373 dello scorso aprile.
La vicenda sfociata nella pronuncia riguardava l’impugnazione di un verbale d’accertamento e avviso di liquidazione per gli anni 1988/1991 e cartella di pagamento del relativo tributo per gli anni 1985/1987, con cui l’ufficio aveva contestato al contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’auto di proprietà del medesimo.
Il ricorrente in primo grado aveva contestato che l’autovettura oggetto della richiesta impositiva era stata da lui venduta fin dal 1980 e a tal fine aveva prodotto il relativo atto di trasferimento notarile. II tribunale accoglieva la domanda.
L’ufficio proponeva allora appello, evidenziando come la vendita dell’auto in contestazione non era stata registrata al PRA competente e che, quindi, il contribuente era ancora tenuto al pagamento della tassa automobilistica in quanto responsabile d’imposta.
La Commissione tributaria regionale pur riconoscendo che il contribuente aveva perso la qualità di proprietario, lo ha comunque ritenuto assoggettabile al recupero dell’ufficio in quanto responsabile d’imposta e, quindi, del pagamento del relativo tributo, con diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente del veicolo.
Il successivo ricorso in Cassazione presentato dal Contribuente è stato respinto con la sentenza predetta: i Supremi Giudici hanno nello specifico osservato che quand’anche il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa, tuttavia, ciò non esonera l’intestatario del veicolo dal pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest’ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d’imposta, rimanendo obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.