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A pensar bene, lo si poteva considerare una specie di fallo veniale, da cartellino giallo anziché rosso diretto; al contrario, per i maliziosi si trattava di una odiosa forma di italica furbizia, comunque da sanzionare.
Ci riferiamo al lasciare l'auto in sosta sulle strisce blu un tempo maggiore rispetto a quanto pagato con il ticket: pochi minuti nel migliore dei casi, un tempo più lungo per chi proprio non digerisce di dover aprire il portafogli per garantirsi il posteggio, ma che rispetto a chi non paga per nulla almeno un piccolo sforzo lo fa, sperando magari di incontrare un controllore tollerante e disposto a chiudere un occhio.
Quale che sia il vostro pensiero in proposito, d’ora in poi non ci sono più spazi per recriminazioni o proteste: la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16258 dello scorso 3 agosto, ha stabilito che la sosta dell’auto nelle zone delimitate da strisce blu, con il ticket scaduto è passibile di multa allo stesso modo che se la vettura fosse sprovvista di “biglietto”.
L’infrazione, proprio come avviene nel caso dell’omesso acquisto del “biglietto” orario, configura un’evasione tariffaria in violazione dell’articolo 7 comma 15 del Codice della Strada.
La sentenza della Cassazione non mancherà di destare sorpresa, in quanto risulta del tutto antitetica rispetto ai pareri espressi dal Ministero delle Infrastrutture (il più recente dei quali è il n. 2074 del 2015), con cui veniva ribadito come la sanzione prevista dal Codice della Strada potesse scattare solo in caso di omesso acquisto del “biglietto” orario o per violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nell’ipotesi di sosta nelle aree in cui si può restare a tempo indeterminato l'aver superato l'orario del biglietto deve essere considerato un inadempimento contrattuale.
I giudici della Seconda Sezione Civile avevano respinto il ricorso di un automobilista contro la decisione del Tribunale che aveva affermato la legittimità della multa inflitta al ricorrente, che aveva lasciato l’auto nelle strisce blu un’ora in più rispetto al tempo indicato.
Secondo la tesi dell'automobilista, chi paga il ticket senza integrare il versamento nelle ore successive non trasgredisce il Codice della Strada, ma solo l’obbligo contrattuale che sorge nel momento in cui si “compra” il ticket.
Si tratta, quindi, di materia regolata dal Codice Sivile e non dal Codice della Strada.
La Cassazione, a sostegno della sua sentenza ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Conti: i giudici contabili della sezione giurisdizionale del Lazio, nella sentenza 888/2012, avevano affermato che nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket «oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo pagato - che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il Codice della Strada sanziona senza distinzioni -, si configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, derivante dal mancato incasso dei proventi frutto dell’applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.
Quindi la Suprema Corte, ha convenuto sulla motivazione secondo cui, nel caso di sosta a pagamento su suolo pubblico, che si protrae oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si violano le prescrizioni previste dall’articolo 7, comma 15 del Codice della Strada.
La sosta nelle strisce blu a tempo scaduto, dunque, costituisce un illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, «trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico».