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L’art 126 bis comma due recita testualmente che “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000”.
Questo articoletto è diventato uno strumento diabolico in mano a diversi Comuni che lo usano per sistemare i bilanci sempre più disastrati. E non si parla di milioni di euro, bensì – a giudicare dal numero di verbali elevati ogni anni dalle amministrazioni locali – di diversi miliardi. Una cifra paurosa.
Il problema scottante è già stato sollevato con forza da fonti autorevoli. In primis il nostro ingegnere Enrico De Vita, che ne ha parlato nel programma Articoli da Viaggio su Isoradio. Anche l’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) ritiene doveroso porre dei correttivi alla norma.
L’articolo che obbliga il cittadino ad auto denunziarsi
Per chi ha studiato Legge come il sottoscritto, l'onere della prova è un principio giuridico generale “sacro” e stabilisce che chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso. L’art 126 bis del Codice della Strada si fa un baffo del nostro bel principio e determina la sanzione di 250 euro al proprietario del veicolo che non abbia fornito nei tempi prescritti il nominativo dell'autore dell'infrazione.
Ed è qui che il motociclista o l’automobilista cade nel tranello: non è infatti sufficiente pagare la multa indicando nome e cognome nel bollettino postale. Nossignori, è necessario anche che il proprietario del veicolo si autodenunci o che indichi in un modulo a parte il nome del conducente allegando la copia della patente. Altrimenti scatta inesorabile l’art 126 bis, che obbliga il cittadino a versare ulteriori 250 euro (nel frattempo divenuti oltre 280 a causa dell’indicizzazione ISTAT).
Quindi, ricapitolando, o il cittadino sa che deve autodenunciarsi (o indicare comunque il soggetto che ha compiuto l’infrazione nel modulo) o scatta la sanzione di oltre 280 euro.
“Facciamo nostro l’appello dell’ingegner De Vita: consideriamo sempre il proprietario come autore dell’infrazione che comporta la decurtazione dei punti. In questo modo la sanzione pecuniaria supplementare verrebbe meno”
Quali le soluzioni?
La prima versione della norma attribuiva la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti al solo proprietario. Nulla da ribattere, se non che il Parlamento dovette risolvere il problema delle vetture intestate a enti giuridici: invece di fare una legge specifica per le società, impose l’obbligo dell’autodenuncia prevista dall'art 126 bis, sanzionando in modo esagerato chi in buona fede dimenticasse di indicare per tempo e nei modi previsti il nome del conducente.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il compito di accertare le generalità di chi guida cade sulle Forze dell’Ordine. Ma il dettato è rimasto lettera morta nell'art 126 bis. Quale soluzione adottare quindi? Facciamo nostro l’appello dell’ingegner De Vita: consideriamo sempre il proprietario come autore dell’infrazione che comporta la decurtazione dei punti. In questo modo la sanzione pecuniaria supplementare verrebbe meno.
Se invece il proprietario persona fisica non è autore della violazione, avrà comunque la facoltà di difendersi, portando le prove di chi era alla guida (entro 60 giorni come accade ora). Se invece il veicolo è intestato a una società, questa ha l’obbligo di indicare chi era alla guida.