L'Autorità dei Trasporti apre a Uber: ecco la proposta di legge inviata a Parlamento e Governo

L'Autorità dei Trasporti apre a Uber: ecco la proposta di legge inviata a Parlamento e Governo
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Una proposta per regolare il mercato dei nuovi servizi di mobilità come Uber e in genere il car pooling. In compenso taxi ed NCC avranno meno vincoli
5 giugno 2015

Punti chiave

La diffusione delle piattaforme tecnologiche di mobilità «impone di riconsiderare l’adeguatezza degli istituti e delle categorie giuridiche sulle quali si è fondata sinora la regolazione della materia».  E' quanto sostiene l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha inviato a Parlamento e Governo una segnalazione con alcune proposte per regolare il settore sempre più in evoluzione dei trasporti pubblici non di linea, un settore al quale si sono da poco affacciati servizi come Uber, ma anche le piattaforme di car pooling come BlaBlaCar. 

 

La segnalazione dell'Autorità arriva a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Milano in cui si vieta alla startup californiana di operare nel nostro territorio con il servizio UberPop, aprendo da un lato di fatto la strada verso una regolamentazione di Uber che ad oggi, di fatto, manca. Dall'altro, proponendo una disciplina con meno obblighi per tassisti ed NCC professionali, ovvero le categorie che hanno sinora incolpato Uber di concorrenza sleale.

 

Due gli aspetti dei nuovi servizi come Uber che secondo l'Autorità bisognerà regolare: il regime in cui vanno inquadrate le aziende che fungono da intermediarie tra domanda e offerta e i requisiti di chi occasionalmente mette a disposizione la propria vettura.


L'Autorità ha proposto a Governo e Parlamento di modificare la legge 21 del 15 gennaio 1992 che regolamenta il settore, la “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, aggiungendo la disciplina relativa alle aziende come Uber con un nuovo articolo, il 3-bis, dedicato espressamente ai servizi tecnologici per la mobilità. 

 

Questo il testo dell'articolo:

 

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

 

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

 

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

 

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

 

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

 

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1: a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato; b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio; c) verificano periodicamente l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente; d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo; e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente; f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti; g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8; h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti; i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

 

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono: a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni; b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente; c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi; d) essere in possesso di idoneità psico-fisica; e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado; f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

 

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3” 

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