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La grande maggioranza degli incidenti si verifica sulle strade pubbliche, su questo non ci piove. E in questi casi i danni che provochiamo agli altri (o che terzi provocano a noi) sono risarciti dalla copertura assicurativa obbligatoria per legge o dal fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali (che opera quando il veicolo non è stato identificato o è privo di assicurazione).
Ma non tutti sanno come comportarsi qualora il sinistro si verifichi in un parcheggio o all’interno di un circuito durante la cosiddetta circolazione turistica (vale a dire i track days e i turni riservati alle auto e alle moto che non siano impegnate in competizioni o sfide tra loro).
Parliamo quindi di eventi molto più diffusi di quanto si possa credere in prima battuta. Pensiamo, nel primo caso, ai piccoli incidenti che capitano ogni giorno nei maxi parcheggi dei centri commerciali o dei supermercati affollati di clienti. Nel secondo caso vanno annoverate le uscite di pista (o le scivolate nel caso delle moto) che coinvolgono altri incolpevoli mezzi, provocando danni anche ingenti.
Cerchiamo allora di fare chiarezza, indicandovi quali norme sono applicabili nelle due diverse circostanze e come muoversi per ottenere il giusto ristoro al danno subito.
Incidente in parcheggi e aree private
Va subito detto che i parcheggi dei centri commerciali o dei supermercati, così come i piazzali dei distributori di carburante, pur essendo sicuramente privati, sono aree di uso pubblico. Per queste aree private aperte al pubblico la Cassazione ha stabilito che la copertura assicurativa è operativa; sono infatti aree sì private, ma il cui utilizzo è del tutto equiparabile a quello del suolo pubblico. Si applicano quindi le norme del Codice della Strada ed è obbligatoria l’RC auto. Ne vien da sé che è del tutto illecito utilizzare i parcheggi dei centri commerciali per la scuola guida di chi non è in possesso del foglio rosa.
La maggior parte delle compagnie assicurative estende la copertura dei danni prevista per legge anche alle aree private non aperte al pubblico (pensiamo alle autorimesse o ai cortili condominiali per esempio); leggete con attenzione le clausole del contratto, perché tale estensione della garanzia non è obbligatoria per legge e potrebbe anche non essere inclusa nella polizza che avete stipulato.
“E' del tutto illecito utilizzare i parcheggi dei centri commerciali per la scuola guida di chi non è in possesso del foglio rosa”
In assenza della copertura estesa alle aree private, vige quanto stabilito dall’art. 2054 del Codice Civile che stabilisce che il conducente di un veicolo (in solido col proprietario dello stesso) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione dello stesso. Detto in soldoni: se danneggiate l’auto del vicino nel cortile del condominio, dovete ripagare il danno di tasca vostra.
Circolazione turistica in pista
Partiamo subito da una buona notizia. Le principali compagnie assicurative prevedono la copertura dei danni provocati durante la cosiddetta circolazione turistica in autodromo, riservata – lo sottolineiamo – ai mezzi targati e assicurati.
Chi si reca in pista, in moto o con l’auto, farà a bene quindi a leggere con attenzione quanto previsto dal proprio contratto assicurativo o a estendere la copertura dell’RC alla circolazione turistica in circuito del proprio veicolo (qualora vi sia questa possibilità). Ciò metterà al riparo dal dover risarcire i danni causati agli altri da un nostro errore di guida.
L'assicurazione invece non copre mai i rischi per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. E’ necessaria pertanto una verifica attenta del regolamento della pista nella quale si effettua la Circolazione turistica al fine di verificare che non siano consentite gare e competizioni sportive tra coloro che accedono al circuito.
“La circolazione turistica (nota anche come track day) è ammessa dalla maggior parte degli autodromi e può essere effettuata solo in assenza di competizione o prove, e solo con veicoli targati e assicurati”
La faccenda si complica, e parecchio, quando alla circolazione turistica accedono (più o meno lecitamente) in contemporanea veicoli regolarmente targati e coperti da assicurazione, e auto o moto in versione “pronto pista”, senza targa e assicurazione (che in teoria non dovrebbero accedere alla circolazione turistica). Se questi ci urtano o ci mandano gambe all’aria, chi paga i danni?
Certo non i gestori dell’autodromo, che giustamente si tutelano obbligando i fruitori a firmare uno scarico di responsabilità che li mette al riparo dal dover pagare i danni a cose o persone provocati dagli utenti.
A tal proposito invitiamo chi utilizza la pista con veicoli non assicurati duranti i turni riservati alla circolazione turistica a verificare attentamente quanto previsto dal regolamento del circuito e, soprattutto, a usare il buon senso: accedervi senza un veicolo targato e quindi coperto dall’assicurazione espone ovviamente all’obbligo del risarcimento del danno cagionato a terzi ex art. 2043 del Codice Civile. La stessa regola si applica nel caso di sinistri tra veicoli non coperti dall’RC auto.
Sfatiamo così il luogo comune per cui in pista ognuno paga il suo danno e tanti saluti. Se siamo convinti di aver subito un danno dovuto al comportamento colposo altrui e possiamo provarlo (nota bene: quasi tutti i circuiti hanno le telecamere, chiediamo i filmati), facciamo tranquillamente valere le nostre ragioni richiamando le norme del Codice Civile.