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Dal 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta “Fase 2”, si potrà andare in concessionaria? Il DPCM del 26 aprile annovera tra le attività commerciali che potranno riaprire anche i rivenditori di auto (e moto).
E’ quanto si evince dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che comprende le attività di “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” (Codice Ateco 45), le quali attraverso le associazioni di rappresentanza con la Presidenza del Consiglio hanno concordato pochi giorni fa le norme di sicurezza per personale e clienti per limitare i contagi da Coronavirus che possono essere predisposte a partire da oggi 27 aprile.
Sicuramente un cliente potrà andare in un autosalone per riparazioni o manutenzione improrogabili, dal momento che le officine non sono mai state chiuse in quanto giustamente ritenute attività essenziali e certamente si potrà andare a ritirare l’auto già prenotata e in attesa di consegna.
Qualche incertezza, in attesa di delucidazioni da parte di esecutivo e degli stessi commercianti, ancora rimane per quanto riguarda le altre ragioni che spingono a recarsi in un autosalone, come quella di voler toccare con mano un determinato modello, chiedere un preventivo, oppure fare un test drive/ride dell’auto/moto che si ha in mente di acquistare.
Rimanendo in vigore l’obbligo di esibire o rilasciare l’autocertificazione (sarà approntata una nuova versione), sembra lecito ipotizzare che si dovrà comunque avere una “pezza d’appoggio” da presentare alle forze di polizia sulle reali motivazioni dello spostamento.
A tal proposito, pare quasi certo che i rivenditori dovranno organizzarsi scaglionando le visite, che dovranno avvenire un cliente per volta e dunque queste dovranno essere fissate preventivamente per appuntamento.
Ci si interroga anche sulle modalità in cui si effettuerà una prova su strada: scontato l’utilizzo delle mascherine, previste come obbligatorie dall’ultimo decreto per accedere «nei luoghi chiusi accessibili al pubblico» (quindi per estensione anche l’automobile nel momento in cui è ancora di proprietà del concessionario lo è), probabilmente l’addetto alla vendita dovrà accomodarsi sul sedile posteriore per mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro di cui è fatto obbligo da tempo.
Infine, di seguito riportiamo le misure di sicurezza obbligatorie per tutti gli esercizi commerciali previste dal DPCM del 26 aprile all’allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”:
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.