Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Nasce spontanea una domanda: è giusto che la persona che sia stata accecata dai raggi solari, quindi senza una particolare colpa nell'aver provocato l'incidente, debba rispondere delle lesioni provocate?
In termini di diritto la domanda è: l'abbagliamento da raggi solari può costituire un caso fortuito? E poi, qualora sia ammessa l'ipotesi del caso fortuito, il trasgressore risponde delle lesioni provocate?
Vediamo cosa dice il codice penale in tema di caso fortuito; l'articolo 45 prevede che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito...". Detto questo, rimane da chiedersi se l'abbagliamento costituisca un caso fortuito.
Per dare risposta a questo dubbio analizziamo quanto è accaduto a un automobilista calabrese che, approssimandosi a un intersezione, e dovendo fare una svolta a sinistra, è stato completamente accecato dai raggi solari e non è riuscito a scorgere la presenza di un motociclista in arrivo. Quest'ultimo gli è quindi piombato addosso, procurandosi delle lesioni.
Su questo tema si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione lo scorso 18 dicembre, con la sentenza numero 52649.
Gli ermellini (così vengono definiti i giudici della Suprema Corte) hanno osservato che «il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile».
Il conducente deve adottare tutte le cautele per non creare pericoli... compreso interrompere la marcia
L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresti ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo.
Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.
Sul tema del caso fortuito è intervenuta la giurisprudenza della Corte (cfr, tra le altre, Cass., sez.4, sent. N.10337 dell'1.06.1989, Rv.181837) secondo cui «in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità».
Conclusione. L'abbagliamento del conducente a causa dei raggi solari non costituisce un caso fortuito, quindi il conducente che, seppur inconsapevolmente, ha provocato delle lesioni, ne risponde penalmente.
Per evitare di provocare incidenti, il guidatore che si trova in una situazione di potenziale abbagliamento, deve procedere ad una velocità adeguata alla situazione che potrebbe tradursi anche in una velocità a passo d'uomo, se così è in grado di poter vedere bene tutto ciò che accade sulla strada.
Alessandro Casale, Comandante Polizia Locale comune capoluogo di provincia - Presidente di Unico, Unione dei Comandanti della Polizia Locale