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L’entrata in vigore della norma che obbliga chi trasporta a bordo un bambino con età inferiore a 4 anni a dotarsi di seggiolino antiabbandono sta provocando preoccupazioni e dubbi in molti genitori che in queste ore si sono precipitati nei negozi per l’infanzia, sorpresi dall’entrata in vigore dell’obbligo inizialmente data per il 6 marzo 2020 e non per il 7 novembre 2019.
Cosa è successo? E’ successo che la legge 117/2018 che introduce l’obbligatorietà dei sistemi di allarme nei seggiolini o da aggiungere a quello che si possiede, contiene un’ambiguità: l’obbligatorietà (e quindi le multe) sarebbe dovuta scattare 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo (avvenuta il 23 ottobre), dunque il 6 marzo 2020, ma contiene la postilla «e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019». Vale a dire 7 novembre 2019.
Una svista non da poco che ha scatenato il panico dei genitori con la circolare del Ministero dell’Interno pubblicata solo nel pomeriggio del 6 novembre che confermava l’entrata in vigore dell’obbligo per il giorno successivo e con esso le multe, piuttosto salate, previste: sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro, decurtazione di 5 punti patente e la sospensione da 15 a 60 giorni in caso di recidività entro due anni.
Su questo aspetto ci ha pensato il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli a tranquillizzare gli interessati dal provvedimento, affermando: «Mi preme rassicurare le mamme e le famiglie sull'urgenza di questo dispositivo e sulle “multe” per chi non è ancora dotato di questo strumento: il ministero che rappresento è qui per tutti i chiarimenti e c’è la disponibilità del governo e dell’intera maggioranza a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni».
A breve, quindi potrebbe essere approvata a maggioranza una norma che proroga le multe e già le varie forze di polizia si sono dette disposte a chiudere un occhio per via della maniera confusa con cui il “decreto seggiolino” è entrato in vigore e per la difficoltà che molti stanno avendo ad attrezzarsi. Ma le perplessità restano, perché la facoltà di multare è affidata alla sensibilità, cioè al “buon cuore”, del singolo agente.
La norma che sancisce l’obbligo del seggiolino “salva bebé” contiene inoltre almeno altri due scivoloni: la campagna informativa che è contenuta nella legge non è stata fatta, con l’effetto di aver colto impreparati un po’ tutti i genitori; inoltre la legge parla di un contributo per l’acquisto di 30 euro, un incentivo di cui per ora però non c’è traccia. «Sarà presto possibile ottenere il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta, pertanto è bene conservare le ricevute di acquisto», recita una nota del Ministero dei Trasporti.
C’è però chi sostiene che i conti non tornano: se i bambini con età inferiore a 4 anni in Italia sono ad oggi circa 1,8 milioni, il fondo è sufficiente per appena 536.000 famiglie. Il conto lo ha fatto il Codacons: «Il Decreto Fiscale stanzia infatti solo 15 milioni di euro nel 2019 e appena 1 milione nel 2020 per il contributo in questione e, considerato il numero di famiglie italiane nelle quali sono presenti bambini al di sotto di 4 anni, solo 536mila nuclei potranno beneficiare del bonus, decisamente troppo poco», contesta l’associazione di consumatori.
Intanto è scattata la corsa ai dispositivi e qualcuno sta facendo affari d’oro, perché, denuncia ancora il Codacons, «dopo l’obbligo scattato ieri, è giungla di prezzi sul fronte del seggiolino anti-abbandono: in base ad una indagine del Codacons i listini del dispositivo in questione arrivano in queste ore a sfiorare i 500 euro, con possibili speculazioni legate all’obbligatorietà del prodotto. Tutto ciò mentre tra i consumatori regna l’incertezza legata alle caratteristiche tecniche che devono possedere i seggiolini: il rischio insomma è che le famiglie, nella fretta di mettersi in regola, acquistino prodotti non a norma, sprecando soldi e andando incontro a sanzioni».
Un altro dubbio riguarda infatti la conformità dei dispositivi antiabbandono, seggiolini, ma anche sensori da aggiungere a quello che già si possiede. La Polizia di Stato ha precisato che non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A del decreto. Che vuol dire? Che per accertarsi che il seggiolino o sensore che si sta acquistando è regolare bisogna sincerarsi che il prodotto sia accompagnato da un certificato di conformità tecnica del fabbricante, che consiste in un'autocertificazione del produttore a cui può aggiungersi un'ulteriore certificazione di un ente terzo a conferma della rispondenza alle norme, simile a quella che riportiamo di seguito.