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La notifica di un verbale per violazione al CdS è un’operazione piuttosto complicata, e come tale prevede una certa attenzione alle date. Non a caso, buona parte dei contenziosi che si aprono a seguito di questo tipo di procedimenti verte appunto su questo aspetto.
L’articolo 201 del Codice della strada fissa in 90 giorni il tempo concesso all’organo di polizia per portare a legale conoscenza del proprietario del veicolo l’infrazione commessa, con gli estremi per pagare e fare ricorso. Il conteggio, secondo l’articolo 155 del Codice di procedura civile stabilisce che non si conta il giorno iniziale, mentre vale quello finale e, se quest’ultimo cade di festivo, si va al giorno feriale successivo.
Ma come si individua il giorno iniziale, che il Codice della strada fa decorrere dall’«accertamento» dell’infrazione? La Corte costituzionale, con la sentenza 198/1996 – tralasciando i tecnicismi – stabilisce la decorrenza del termine per la notifica nel giorno della commessa violazione, a prescindere da quando essa viene materialmente accertata dagli agenti, con l’eccezione degli accertamenti a seguito di indagine su incidente e i casi in cui l’effettivo proprietario del veicolo avesse omesso di segnalare il cambio di titolarità o di residenza.
Da notare che la notifica di un verbale si conclude nel momento in cui il notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario o alle Poste, e non quindi quello di ricevimento da parte del destinatario (che conta solo nel calcolo dei giorni a disposizione per pagare o fare ricorso). In altre parole, la data di notifica corrisponde al timbro postale: se il ritardo è dovuto al servizio postale non esistono appigli per un ricorso.
Al contrario, qualora la notifica del verbale – ovvero la consegna alle poste – avvenisse oltre il termine (oggi di 90 giorni), la conseguenza immediata è l’estinzione di tutti gli obblighi collegati alla violazione, dal pagamento della sanzione amministrativa (la multa, in parole semplici) alla comunicazione dei dati del guidatore e quant’altro.