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Non ci sarà più bisogno di accertamenti quali l’esame ematologico o visite mediche per stabilire le condizioni sufficienti a configurare il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’uso di sostanze stupefacenti: se le Forze dell’Ordine riscontrano un'inequivocabile evidenza sintomatica relativamente allo stato di alterazione del conducente sarà sufficiente l’esame dei liquidi biologici.
E’ quanto ha precisato la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 11131 dello scorso 16 marzo, analizzando un caso di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 187 comma 1 del Codice della Strada. Condanna confermata in appello con l'aggravante di aver causato un incidente stradale (l’imputata aveva affrontato una curva contromano causando uno scontro) perché la condotta di guida era stata ritenuta dai giudici riconducibile al consumo di sostanze psicotrope.
Dal momento che l’incidente era però avvenuto durante una nevicata, con fondo sdrucciolevole, la corte ha ritenuto opportuno introdurre un elemento di dubbio sull’inequivocabilità della causa, arrivando alla conclusione che i dati sintomatici – ovvero la conclusione dello stato di alterazione del conducente – non possano essere rappresentati esclusivamente dalla guida dell’imputato.
Insomma, l’errore alla guida, per marchiano che sia, non è di per sé elemento sufficiente a dimostrare la guida in stato di alterazione del conducente, ma deve essere confortato da ulteriori accertamenti. Accertamenti però che in questo caso – ovvero quando vi siano elementi di forte sospetto – potranno limitarsi ad un semplice esame delle urine.