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Importante pronunciamento della Suprema Corte, chiamata a giudicare in un caso riguardante i danni causati a seguito di un incidente dall’omessa manutenzione del guard-rail, anche in presenza di imprudenza da parte del guidatore.
La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22801 del 29 settembre 2017 ha infatti stabilito che in caso d’incidente stradale, se le conseguenze dell’urto sono aggravate dalle carenze di manutenzione della strada, il gestore dell’impianto non può ritenersi indenne dall’obbligo di risarcimento, anche nel caso di sinistro causato dalla poca prudenza del guidatore.
Inoltre, se la carenza di manutenzione riguarda un guard-rail, si deve considerare che questo deve essere in grado non solo di evitare l’uscita di strada dei veicoli, ma anche di proteggere sempre i corpi delle persone sbalzate verso il bordo della strada, non facendole cadere nel vuoto oltre tale bordo.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha nello specifico riconosciuto il diritto al risarcimento di un motociclista caduto per propria colpa, ma che ha avuto un braccio amputato perché era finito contro un guard-rail deformato in modo da avere un bordo tagliente rivolto verso la strada.
Nella causa intentata contro il Comune gestore della strada, il motociclista aveva vinto in primo grado e perso in appello, in quanto i giudici di secondo grado avevano considerato che, per quanto la velocità fosse entro i limiti consentiti, il guidatore avrebbe dovuto ridurla per adeguarsi alle condizioni effettive della strada, sul cui asfalto c’era una leggera sconnessione e un po’ di terriccio.
La Cassazione ha invece accolto il motivo di ricorso riguardante la corresponsabilità del gestore nel causare una lesione personale così grave, osservando che non era corretto stabilire, come fatto dai giudici di appello, che dalla colpa del conducente nel causare il sinistro discenda automaticamente il fatto che tutte le conseguenze devono restare a suo carico; allo stesso modo è errato ritenere che la funzione di un guard-rail sia esclusivamente quella di trattenere i veicoli.
Ed in riferimento a detti due errori di valutazione, la Cassazione ha affermato che «ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento» e questo vale anche quando il fattore non ha causato l’evento, ma solo contribuito ad aggravarne le conseguenze.
Inoltre, per quanto riguarda la funzione del guard-rail, la Cassazione ha affermato che essa è genericamente quella «di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata» e non solo «di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada».
Infine, la Cassazione ricorda anche che il gestore di una strada ha un obbligo di manutenzione e quindi deve verificare che tutto sia in ordine ed eliminare eventuali anomalie, ripristinando le corrette condizioni di sicurezza.