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Arriva il semestre bianco: non quello riferito in politica agli ultimi sei mesi di mandato del Capo dello Stato, ma più prosaicamente quelli in cui, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile dell'anno prossimo, per viaggiare in Italia sarà necessario aver montato pneumatici invernali o comunque essere in possesso di una dotazione tecnica per affrontare strade innevate o ghiacciate.
Intanto, un doveroso chiarimento: non esiste l'obbligo assoluto di montare pneumatici invernali, ma il rispetto della regola prevede altre opzioni, come avere catene da neve a bordo dell’auto, o “mezzi antisdrucciolevoli” equivalenti, come appunto le gomme invernali o gli pneumatici 4 Stagioni e, più di recente, anche le leggendarie "calze" di cui parliamo fra poco (oppure leggi qui).
Quindi, per muoversi senza timore di incorrere in sanzioni nel caso di verifica da parte delle Forze di Polizia delegate al controllo del territorio, nella finestra temporale prima indicata è necessario sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali, o circolare avendo montato un set di gomme “4 Stagioni M+S“, o ancora verificato di avere nel bagagliaio le catene da neve, pronte per essere montate in caso di strada imbiancata.
È quanto prevede la disposizione ministeriale poi recepita dal Codice della Strada all'art. 6 comma 4, che comprende anche un periodo di tolleranza di un mese rispetto alla scadenza temporale; in pratica, per equipaggiare l’auto in vista dell’inverno si può provvedere già dal 15 ottobre (anche se, complici i cambiamenti climatici in corso, a quella data si andava ancora in spiaggia), e poi c’è tempo fino al 15 maggio successivo per tornare alle coperture estive o per rimettere in ripostiglio le catene da neve.
Per star tranquilli, basta utilizzare pneumatici di misura analoga a quella riportata sulla carta di circolazione del veicolo, indicata nel riquadro riservato all'indicazione di quali pneumatici possano essere montati sulla vettura.
Qualora la misura delle gomme invernali ammesse dalla Casa costruttrice del veicolo avesse un codice di velocità inferiore rispetto alle gomme estive (e in ogni caso mai inferiore a “Q”, ovvero 160 km/h), gli pneumatici invernali non possono essere utilizzati al di fuori del “semestre bianco”.
In ogni caso, è sempre valida la raccomandazione di limitare l'uso degli pneumatici invernali nei tempi indicati dalla normativa: per le loro caratteristiche (maggiore presenza di silicio nella carcassa per renderla più morbida; disegno del battistrada specifico per offrire le migliori prestazioni su asfalto freddo, bagnato e su neve), le gomme invernali garantiscono la risposta ideale con temperature inferiori a 5° C; in contesti diversi, vanno ancora bene quelle estive, oltre ovviamente alle “all season“.
Gli pneumatici invernali sono identificabili da simboli e marcature presenti sulla spalla di ogni gomma, ad iniziare dalla sigla “M+S”, ovvero “Mud and Snow”, che in inglese indica fango e neve, ovvero le condizioni d'uso specifiche; e l'indicazione, a seconda del produttore, può essere riportata come “M-S”, “MS”, o “M&S”.
Questa sigla rende noto a livello globale che siamo di fronte ad un prodotto realizzato per offrire le migliori performance in condizioni climatiche avverse, grazie al disegno del battistrada più “marcato”, a scolpiture più profonde ed una mescola più morbida ed a maggior contenuto di silicio, per più elevata aderenza della gomma su strade bagnate o innevate, ed in presenza di basse temperature.
Inoltre, pneumatici invernali e “4 Stagioni“ di nuova generazione hanno anche il pittogramma “3PMSF” (Three Peak Mountain Snow Flake) rappresentato visivamente da una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro: esso certifica che la gomma ha superato i test di omologazione europei previsti dal regolamento UE n. 117.
Infine, dal oltre un anno c’è anche una nuova etichettatura, che prevede un simbolo a certificare che lo pneumatico offre un’adeguata aderenza su fondo ghiacciato, indicazione soprattutto destinata alle gomme in uso nei Paesi del nord Europa.
La decisione di rendere obbligatorio l'equipaggiamento con “catene o mezzi antisdrucciolevoli” (art. 6 comma 4 del CdS) è competenza degli enti proprietari delle strade; nello specifico, le ordinanze, così come dispone l'art. 6 comma 5 del CdS, vengono emanate in questo modo:
• strade ed autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’ANAS competente per territorio;
• strade regionali, dal presidente della giunta;
• strade provinciali, dal presidente della Provincia;
• strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
• strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
Esiste un'alternativa alle gomme invernali e alle catene: si tratta delle cosiddette “calze da neve“, ma solo quelle omologate secondo la norma internazionale Uni En 16662-1:2020, finora tollerate in fase di controllo, ma il cui impiego era di fatto illegale.
La novità arriva con la circolare del ministero dell’Interno (protocollo 300/STRAD/1/35611/.U/2022), che anticipa un atteso decreto del Mit che verrà emanato solo tra un paio di mesi; il precedente decreto sulla circolazione invernale, infatti, obbligava a percorrere molti tratti con gomme “invernali” montate o con catene da usare all’occorrenza, ma la norma tecnica su queste ultime (la Uni-11313) prendeva in considerazioni solo i dispositivi in metallo e non quelli in tessuto - pur molto resistente - come sono appunto le calze.
La lacuna è stata in seguito colmata; nel merito, pendeva un ricorso al Consiglio di Stato (bocciato a maggio 2021) e il ministero aveva disposto di non applicare sanzioni nei confronti degli automobilisti trovati ad utilizzare tale dispositivo in condizioni di strade innevate o ghiacciate.