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Laddove vigano delle Ordinanze: a quali veicoli, se non diversamente specificato, si riferiscono?
Le Ordinanze possono essere emanate in relazione alle modifiche introdotte dal CdS con la legge 120 del 29 luglio 2010. L’articolo 1 - comma 1, ha prescritto la possibilità per i proprietari o gestori delle strade di imporre che “i veicoli” siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve.
Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma ritiene che, tenuto conto delle caratteristiche costruttive e progettuali dei veicoli nella loro più ampia accezione e delle relative normative vigenti, tale norma sia da applicare in linea di principio ai soli autoveicoli (vedi art. 54 CdS).
Quanti pneumatici invernali devono essere montati su un autoveicolo?
AUTOVETTURA e AUTOCARAVAN: come precisato nel depliant “Inverno in Sicurezza” (scaricabile dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it), il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma consiglia di montarne sempre quattro, in quanto l’uso di due soli pneumatici invernali, anche se non escluso dalle norme vigenti, è da sconsigliare.
AUTOCARRO E MEZZI PESANTI IN GENERALE: generalmente tali autoveicoli dispongono già dal primo equipaggiamento di pneumatici di tipo M+S sull’asse motore (trattivo). Di conseguenza sono da considerarsi conformi a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze.
Quali tipi di dispositivi supplementari di aderenza sono ammessi? E su quali autoveicoli?
Come previsto dal decreto 13 marzo 2002, i dispositivi supplementari di aderenza devono essere omologati secondo le norme tecniche vigenti. In Italia si fa riferimento alla norma CUNA NC 178-01 che è in corso di aggiornamento con la norma UNI 11313.
Tali norme riguardano esclusivamente gli autoveicoli di classe M1 (fino a otto posti a sedere escluso il conducente) e N1 (trasporto merci fino a 3,5 t.). Pertanto, non risultano normative tecniche di riferimento, né per dispositivi di aderenza per altri tipi di autoveicoli (ad es. mezzi pesanti), né prodotti omologati alternativi alle cosiddette “catene da neve”.
E’ noto che debba essere osservata una omogeneità di pneumatici per asse. Come va intesa tale prescrizione ed a quali autoveicoli si applica?
Per “omogeneità di pneumatici per asse” si intendono: pneumatici dello stesso tipo, ovverosia estivo/invernale, marca, misura, modello, indice di carico, codice di velocità, cioè pneumatici identici. Tutti gli autoveicoli sono soggetti a questa prescrizione, nessuno escluso.
Le numerose ordinanze vigenti prevedono periodi di limitazione tra loro assai diversi riferiti ad un generico “periodo invernale”. Esistono delle normative che specificano tale periodo per quanto attiene ai pneumatici invernali e/o catene?
Tutte le normative attualmente in vigore riguardanti i pneumatici (vedi circ. Min Trasp. n. 103/95 - 104/95 - 105/95 e Direttive Europee n. 92/23/EC e 97/24/EC) fanno riferimento ad un periodo invernale senza specificarne le date di inizio e fine, ciò in relazione alle diverse condizioni climatiche che si possono presentare non solo nel territorio italiano, ma anche in quello europeo.
Proprio per queste ragioni ciascuna ordinanza, in virtù della sua specifica operatività geografica, può andare a disciplinare periodi “invernali” di vigenza diversi.
Posso usare pneumatici invernali tutto l’anno?
Non esistono limiti temporali di impiego per i pneumatici invernali a patto che il loro codice di velocità non sia inferiore a quello prescritto all’origine dal costruttore del veicolo e riportato sulla carta di circolazione. Tuttavia è consigliabile equipaggiare il proprio veicolo con pneumatici idonei al periodo stagionale per ottimizzare prestazioni e durata.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento al sito www.pneumaticisottocontrollo.it o consultare il depliant “Inverno in sicurezza” scaricabile dal sito stesso.