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AGGIORNAMENTO: Nel pomeriggio due ministri hanno chiarito il dilemma sul DPCM del 26 aprile 2020 che ha aperto alla possibilità di visitare i familiari: con "congiunti" si intendono "parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili", sarà scritto nelle risposte alle domande frequenti che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi (www.governo.it) e che chiariranno i dubbi interpretativi sul provvedimento.
La visita ai "congiunti" comprende anche i "fidanzati", ha chiarito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in TV a 'La vita in diretta'. «I congiunti sono le persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, compresi i fidanzati», ha riferito escludendo però pranzi di famiglia: «Ma singolarmente ci potremo rivedere» e «Dubito che ci sarà in un futuro abbastanza prossimo la possibilità di assembramento anche di natura famigliare», ha aggiunto.
De Micheli ha chiarito anche che «non si possono raggiungere le seconde case, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando, ma nell'ambito di questo dpcm non è possibile raggiungere le seconde case».
«I congiunti? Sono anche i fidanzati. Sono chiaramente i familiari e ci sono anche i fidanzati all'interno. Chiaramente i congiunti così chiamati sono tutte le persone a cui vogliamo bene". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a "Sono le Venti" di Peter Gomez. "Molte persone sono rimaste separate in questi mesi, è stato molto, molto difficile. A tutti gli italiani - ha aggiunto il ministro - va fatto un grande ringraziamento, perché hanno dimostrato di essere un popolo paziente, capace di riuscire a raggiungere un obiettivo importante, grazie al loro lavoro stiamo raggiungendo questa uscita dal lockdown, una fase due importante».
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Il decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte apre alla possibilità di visitare i parenti a partire dal prossimo 4 maggio, a patto che questi si trovino all’interno della stessa Regione.
E’ doverosa però una premessa, prima di cercare di comprendere nel dettaglio questa novità: al momento il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma diffuso solo in forma di bozza dallo stesso esecutivo. Ciò significa che da qui alla pubblicazione, che sancisce la definitiva entrata in vigore, potrebbero esserci degli aggiustamenti e potrebbero arrivare (e si spera che arriveranno) dei chiarimenti da parte di Palazzo Chigi, in quanto la nuova disposizione potrebbe prestarsi a interpretazioni controverse. Vediamo perché.
Questo il passaggio dell’articolo 1, comma 1, che interessa questo aspetto: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
L’ambiguità che potrebbe dare adito a contestazioni nell’applicazione della norma deriva dalla definizione di “congiunti”, che a parere di molti giuristi non è mai stata espressamente definita dalle varie leggi.
In attesa di delucidazioni da parte di Palazzo Chigi, per definire chi sono i congiunti pare che si possa prendere a riferimento la definizione data dall’articolo 307 del Codice Penale (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), per il quale «s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».
L’interpretazione più plausibile - lo ripetiamo, al momento - è dunque quella che sembra siano possibili le visite a nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, zii, cugini, nipoti, cioè coloro per i quali esiste un vincolo di consanguineità, oppure ai coniugi, dunque anche a coloro legati da unione civile.
Nella definizione di “congiunti”, sembra esserci unanimità sul fatto che vadano invece esclusi i fidanzati, in quanto non legati da un vincolo riconosciuto legalmente.
Meno chiara è la possibilità di recarsi a visitare gli affini, cioè i parenti del coniuge, a partire dai più stretti, cioè di primo grado, come suoceri, generi e nuore.
Detto questo, si potrà andare a trovare i parenti in compagnia? Sembra di no, in quanto lo stesso DPCM del 26 aprile stabilisce anche che si debba rispettare il divieto di assembramento, che rimane in vigore. Dunque niente riunioni familiari e festicciole.
Articolo redatto con la consulenza dell'Avv. Susanna Pumilia.