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Una sentenza del tribunale di Milano ha messo in evidenza come, una volta fermati dai controlli di polizia per un alcool test - quando si manifestano in maniera evidente i segni della guida in stato di ebbrezza – questi possano risultare a conti fatti non probatori in tribunale qualora l’imputato non fosse stato avvertito del diritto di nominare un avvocato prima di effettuare la procedura di controllo.
E’ quanto emerso dalla sentenza del Gup di Milano Donatella Buonamici, che dinnanzi al caso di un ventenne risultato positivo all’alcool test, e fermato mentre alla guida presentava gli occhi lucidi ed un forte odore di alcool nell’alito, ha assolto il giovane in questione poiché non informato della possibilità di avvalersi di un avvocato difensore prima di effettuare il controllo etilometrico.
Il giudice ha motivato la sua sentenza dichiarando che, ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992, è fatto l’obbligo di avvertire l’automobilista della sua possibilità di nominare un legale qualora, come nel caso in questione, le forze dell’ordine siano in grado di desumere la scarsa lucidità del guidatore visivamente ancor prima di utilizzare l’etilometro, mentre l’obbligo non ricorre qualora il controllo venisse fatto unicamente in via esplorativa.
Quando all’automobilista, come nel caso del ventenne in analisi, non vengano infatti elencati i suoi diritti, anche in presenza di un risultato positivo da parte dell’alcool test, il verbale delle forze dell’ordine diventa a conti fatti nullo in tribunale, in quanto il fatto non sussiste a causa della genericità degli elementi sintomatici di alterazione dei sensi.