Una sentenza della cassazione rende nulla la prova etilometrica se le Forze dell’Ordine tralasciano di avvertire l’interessato della possibilità di farsi assistere da un avvocato
10 marzo 2015
Con la sentenza n. 5396 del 5 febbraio 2015 la Cassazione ha chiarito un importante dettaglio relativo alle procedure di accertamento per la guida in stato di ebbrezza attraverso l’etilometro. Nello specifico, la Corte si è pronunciata chiarendo che “se l'interessato non viene avvertito che può farsi assistere da un legale, non solo l'accertamento è nullo, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado”.
Una precisazione molto importante, dal momento che la violazione viene spesso accertata in fasi molto particolari (incidenti stradali o comunque momenti di scarsa lucidità del conducente) e che in caso di tasso di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi/litro la violazione amministrativa si trasforma in reato. La prova con l'alcolimetro può costituire, dunque, il primo passo di un iter che, a seconda del risultato, può diventare una indagine giudiziaria in tutto e per tutto.Omettere di avvisare il conducente del diritto di farsi assistere del proprio avvocato può comportare la nullità dell’intero procedimento sanzionatorio.
Inoltre il conducente del veicolo ha tempo sino alla deliberazione della sentenza di primo grado per sollevare questa eccezione e smontare quella che processualmente, in tema di guida in stato di ebbrezza, viene considerata spesso come “prova regina” ossia l’esito positivo dell’alcol test.