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Etilometro: nuova puntata della vicenda ormai ricca di sentenze tra loro contrastanti riguardanti la validità della prova quando l’apparecchio segnali “volume insufficiente”.
La questione riguarda l’interrogativo se possa essere contestata la guida in stato di ebbrezza qualora, dalla prova effettuata con l’etilometro, su entrambi i tagliandi rilasciati il valore relativo al tasso alcolemico registrato risulti eccedente i valori ammessi, ma ci si trovi contestualmente in presenza della dicitura “volume insufficiente“ riportata dall’apparecchio.
Sull’argomento è intervenuta la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza 6636/2017 depositata il 13 febbraio u.s., ha ribadito che la rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l’apparecchio segnala “volume insufficiente“, riguardante il fatto che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale.
In merito, però, le posizioni assunte dalla giurisprudenza appaiono tra di loro antitetiche.
Nel 2016, la stessa Quarta sezione con sentenza 19161/2016, aveva riconosciuto valido ai fini della prova della guida in stato di ubriachezza la misurazione nel corso della quale l’etilometro aveva segnalato “volume insufficiente”. Ma dopo poche settimane era stata emanata una sentenza (n. 23520/2016) di segno diametralmente opposto: in presenza della segnalazione “volume insufficiente”, avevano sentenziato i giudici, spetta all’organo di polizia che effettua il controllo, provare l’efficienza dell’apparecchio.
Con ciò veniva ribaltato il principio-cardine della giurisprudenza sulla misura del tasso alcolemico, secondo cui l’onere della prova dell’eventuale malfunzionamento dell’etilometro spetta al conducente.
Nel giro di pochi mesi, quindi, sull’argomento la Cassazione ha assunto tre diverse posizioni:
- insanabile contraddizione fra la dicitura «volume insufficiente» e l’attendibilità della misurazione;
- se il guidatore non dimostra che ha un problema di salute tale da impedirgli di soffiare correttamente, il volume insufficiente indica la volontà di rendere impossibile la misurazione e dunque si configurerebbe il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest;
- è possibile che il risultato sia valido anche con “volume insufficiente“ e quindi sta al giudice motivare la sua decisione di riconoscere pieno valore al risultato del test.
La sentenza depositata pochi giorni fa dalla Quarta sezione in pratica finisce per allinearsi alla terza interpretazione e, anzi, ne costituisce un approfondimento .
In sostanza, occorre rifarsi al Dm 196/1990, che detta i requisiti di omologazione degli etilometri: secondo la Corte, la misurazione è corretta quando il display dell’apparecchio indica il valore rilevato.
Il fatto che sullo schermo appaia anche la scritta “misurazione insufficiente“ «prova solo il fatto che la quantità d’aria» soffiata è stata «minore di quella occorrente per una misurazione ottimale».
La scritta va interpretata solo come un «messaggio di servizio» (secondo quanto indicato dal Dm 196/1990) e non come un «inequivocabile messaggio di errore».
Ma per stabilire se la eventuale contestazione di guida in stato di ebbrezza sia corretta, occorre provare che l’etilometro funzionasse correttamente al momento del suo utilizzo. Bisogna, cioè, provare se, a prescindere dal volume insufficiente d’alito immesso, lo stato di ebbrezza possa essere provato in base al principio di funzionamento dell’etilometro, che desume la quantità di alcol nel sangue (l’unica rilevante ai fini del Codice della Strada) in base a quella dell’aria che esce dai polmoni.
Principio, quest'ultimo, già più volte confutato: quindi oggi comincia a sorgere qualche dubbio sulla effettiva possibilità di accertamento dello stato di sobrietà del guidatore.